
Quando una sanzione ANAC viene annullata dal
giudice amministrativo, l’operatore economico può ottenere
automaticamente il risarcimento dei danni subiti? È
sufficiente dimostrare che il provvedimento sanzionatorio è
illegittimo per ottenere il ristoro delle opportunità di gara
perse, del danno curriculare o del pregiudizio all’immagine?
Oppure, anche in presenza dell’annullamento della sanzione, resta
necessario dimostrare tutti i presupposti della responsabilità
della pubblica amministrazione?
Le sanzioni irrogate dall’ANAC, soprattutto quando incidono
sulla partecipazione alle procedure di affidamento, possono
produrre effetti immediati e significativi sulla posizione degli
operatori economici. Anche una interdizione temporanea dalle gare
può infatti tradursi nella perdita di opportunità di mercato, con
possibili ripercussioni economiche e professionali.
Proprio per questo motivo, quando una sanzione viene
successivamente annullata dal giudice amministrativo, si pone
inevitabilmente la questione della responsabilità
risarcitoria dell’amministrazione e della possibilità di
ottenere il ristoro dei pregiudizi subiti.
Su questo punto interviene la sentenza
del Consiglio di Stato 27 febbraio 2026, n. 1569, che
affronta un caso particolarmente interessante:
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