
In materia di abusi edilizi c’è una convinzione che resiste a
ogni smentita, ed è quella secondo cui pagare chiude la partita. La
ritrovo nelle domande dei lettori, nei ricorsi, nelle relazioni
tecniche che finiscono sul tavolo di un notaio e, a volte, negli
stessi provvedimenti comunali. Il Comune ha applicato la sanzione,
il proprietario ha versato, quindi l’immobile è a posto.
In realtà il d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia) non
dice esattamente questo, neanche dopo le modifiche introdotte dal
Decreto-Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), che hanno dato un
peso nuovo alla sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione,
il cui pagamento oggi «concorre» alla determinazione dello stato
legittimo di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis.
Concorre, appunto, non sana. Una distinzione che la giustizia
amministrativa ha affrontato più volte, senza però chiudere tre
domande che nella pratica tornano ogni settimana.
Il pagamento della sanzione pecuniaria alternativa alla
demolizione mette davvero al riparo dall’ordine di
ripristino? Il Comune può tornare sui suoi
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