
Presentare una
SCIA e lasciare decorrere i termini previsti per i controlli
dell’Amministrazione non significa necessariamente poter fare
affidamento sul consolidamento della situazione edilizia. Prima
ancora del fattore tempo, condizione essenziale è che la
segnalazione utilizzata sia quella prevista dalla legge per
l’intervento che si intende realizzare.
Su questo punto è intervenuto il Consiglio di
Stato con la sentenza
del 9 luglio 2026, n. 5513, affrontando il caso di una
SCIA edilizia presentata per opere che,
secondo la disciplina applicabile al momento della loro
realizzazione, richiedevano il permesso di
costruire oppure la SCIA alternativa
prevista dall’art. 23 del d.P.R.
n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
La conclusione a cui sono giunti i giudici non lascia spazio a
margini di dubbio: la SCIA utilizzata fuori dal perimetro che la
legge le assegna non pone nemmeno il
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