
Negli anni l’attività del legislatore ha spostato le verifiche
edilizie della pubblica amministrazione dal momento che precede
l’intervento a quello che lo segue. Dalla dichiarazione di inizio
attività (DIA) alla segnalazione certificata (SCIA), il baricentro
si è progressivamente spostato dall’autorizzazione preventiva,
richiesta nel procedimento di rilascio del permesso di costruire,
al controllo successivo, con termini sempre più stretti per
l’ufficio e un’autoresponsabilità sempre più larga in capo al
privato.
A seguito di questo cambio di paradigma, il tempo per attivare
l’annullamento d’ufficio dell’art. 21-nonies della Legge n.
241/1990 è stato ridotto a sei mesi dalla Legge n. 182/2025, nella
dichiarata logica di dare stabilità alle posizioni ormai
consolidate.
Tutto questo impianto, però, poggia su una condizione che la
giustizia amministrativa ricorda più spesso di quanto dovrebbe. Una
SCIA edilizia incompleta non produce alcun titolo abilitativo
tacito e il decorso dei termini di controllo non basta a
consolidare l’intervento realizzato sulla base di quella
dichiarazione.
Chi ha costruito contando sul tempo trascorso può ritrovarsi,
anni dopo, con opere trattate come
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