
Il condono edilizio rappresenta una misura
straordinaria che deroga al regime ordinario dell’attività
edilizia, ma proprio per questo opera entro confini normativi
rigidi e non elasticizzabili. Tra questi, nel caso della
legge n. 724/1994, assume rilievo il
limite volumetrico dei 750 metri cubi per le nuove
costruzioni.
Un limite che richiama a sua volta il c.d. frazionamento
artificioso dell’abuso, ovvero il tentativo di eludere la
soglia prevista dalla normativa mediante lo “spacchettamento”
dell’intervento in più unità immobiliari, ciascuna autonomamente
inferiore alla soglia.
A ribadire l’illegittimità di un simile tentativo è la
Corte di Cassazione, con la sentenza del
13 febbraio 2026, n. 6077, che ha chiarito come,
quando l’intervento abusivo sia unitario e superi la soglia
volumetrica prevista dalla legge, la sanatoria non
possa essere ottenuta mediante artificiose segmentazioni
dell’opera. In assenza dei presupposti normativi, l’ordine
di demolizione resta pienamente efficace.
Condono edilizio, limiti volumetrici e frazionamento artificioso:
quando la sanatoria non può fermare la demolizione
La vicenda ha
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