
Quando l’operatore economico può ottenere l’oscuramento di parti
della propria offerta? Che cosa deve contenere la dichiarazione con
cui si invoca un segreto tecnico o commerciale? E che cosa resta da
tutelare quando l’offerta è già stata resa integralmente
accessibile ai concorrenti?
A questi interrogativi ha risposto il Consiglio di Stato
con la sentenza 20 aprile 2026,
n. 3080, che sposta il baricentro dalla consistenza
dei segreti al momento in cui la tutela può ancora essere
chiesta.
Il rito superaccelerato dell’art.
36 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) serve a
impedire che informazioni riservate diventino conoscibili prima
della decisione, non ad accertare dopo se il diniego fosse
legittimo, perché nessuna pronuncia restituisce la segretezza a ciò
che è già noto. Sul versante sostanziale, i giudici d’appello
ribadiscono che l’art. 35, comma
4, lettera a),
…continua a leggere
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.
