
Quando un servizio può dirsi analogo a quello messo a gara? La
rimozione dei rifiuti prodotti da una demolizione vale come
attività di bonifica ai fini del requisito di capacità
tecnico-professionale? E bastano l’attestazione SOA e l’iscrizione
all’Albo dei gestori ambientali a dimostrare l’esperienza pregressa
chiesta dal disciplinare?
I servizi analoghi richiesti come requisito di capacità
tecnico-professionale non sono i servizi identici a quello messo a
gara, ma quelli che appartengono al medesimo settore
imprenditoriale o professionale, così che l’operatore ne abbia
tratto la capacità di eseguire la prestazione da affidare. A questi
interrogativi risponde il Consiglio di Stato con la
sentenza n. 6310 del 4
agosto 2026, che mette al centro non la distinzione
tra le matrici ambientali, ma il confine tra la bonifica vera e
propria e la gestione dei rifiuti che le si affianca.
Su questa premessa i giudici d’appello aggiungono un passaggio
di rilievo pratico. Quando la stazione appaltante ha già ampliato
in sede
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