
Le trasformazioni dei territori passano
preliminarmente dalla verifica
dello stato legittimo, dalla
definizione dell’intervento edilizio e, come
naturale conseguenza, dalla scelta del titolo abilitativo
più corretto. Nel corso degli anni, il legislatore
italiano ha progressivamente ampliato le modalità attraverso cui è
possibile intervenire senza attendere un provvedimento
espresso della pubblica amministrazione, introducendo
modelli fondati su comunicazioni e
segnalazioni.
Il d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia),
infatti, ha articolato i regimi abilitativi
prevedendo interventi realizzabili in edilizia
libera, quelli soggetti a CILA, quelli
subordinati a SCIA e, infine, gli interventi che
richiedono il rilascio del permesso di
costruire.
Mentre edilizia libera, CILA e
SCIA consentono, sia pure con modalità diverse,
l’immediato avvio dell’intervento senza attendere una
determinazione espressa della pubblica amministrazione, nel caso
del permesso di costruire il legislatore mantiene
un modello autorizzatorio fondato su un
provvedimento espresso
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