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Sismabonus 110% e assicurazioni per rischio eventi calamitosi: la detrazione 90% per i premi assicurativi non può essere ceduta – CASA&CLIMA.com

Ho letto che per le polizze assicurative che coprono il rischio di eventi calamitosi è prevista una detrazione del 90% se stipulate con la compagnia assicurativa a cui si cede il Sismabonus. Potrei avere altre informazioni sull’argomento? Si può cedere anche questa detrazione?

risponde Fisco Oggi

Le spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate per unità immobiliari a uso abitativo e relative pertinenze, sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19% (articolo 15, comma 1, lett. f-bis, del Tuir).

Per la stessa tipologia di assicurazione la detrazione è elevata al 90% se la polizza è stipulata o rinnovata dal 1° luglio 2020 e contestualmente alla cessione a un’impresa assicurativa del credito d’imposta relativo agli interventi antisismici per i quali si può usufruire del Superbonus del 110% (articolo 119, comma 4, del decreto legge n. 34/2020).

Per avere la detrazione maggiorata è necessario, tuttavia, che l’unità immobiliare residenziale e le relative pertinenze si trovino in zone ad alta pericolosità (zone sismiche 1, 2 e 3) e che siano rispettati tutti gli adempimenti e i termini stabiliti per la detrazione del 110% e per la cessione del credito.

Per quanto riguarda la seconda domanda, la detrazione del 90% per i premi assicurativi non può essere ceduta. In altri termini, l’impresa di assicurazione può acquisire il credito corrispondente alla detrazione del 110%, ma non quello relativo alla detrazione del premio assicurativo.

Si ricorda, infine, che il pagamento dei premi deve essere effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi “tracciabili”.

superbonus 110%

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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