

Cosa accade se, per un errore tecnico, si perde l’accesso al
Supersismabonus ma si può ancora fruire del Sismabonus ordinario? E
come si calcola, in termini giuridici ed economici, il danno subito
dal committente?
A queste domande ha dato risposta il Tribunale di Verona che,
con la sentenza dell’8 febbraio 2025, n. 288, ha esaminato il caso
di due committenti che hanno convenuto in giudizio il
professionista incaricato della progettazione strutturale degli
interventi di ristrutturazione, ritenendolo responsabile per il
mancato accesso alle detrazioni fiscali previste dall’art. 16,
comma 1-quater, del D.L. n. 63/2013, relative al cosiddetto
Sismabonus, sotto forma di detrazione IRPEF per le persone
fisiche.
La condotta omissiva e la richiesta di risarcimento
A fondamento della domanda, i committenti avevano contestato
l’inadempimento del professionista, accusandolo di aver omesso il
deposito dell’asseverazione sismica (Allegato B al D.M. n. 58/2017)
contestualmente alla presentazione della SCIA.
Un’omissione che aveva impedito l’accesso al Supersismabonus con
detrazione al 70%, lasciando tuttavia impregiudicata la possibilità
di fruire del Sismabonus ordinario al 50% previsto
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