
Dal 7 aprile 2026 l’informativa sui rischi nel lavoro
agile ha smesso definitivamente di essere considerata
un adempimento accessorio, assumendo un ruolo centrale nel sistema
prevenzionistico.
Con l’entrata in vigore della Legge n.
34/2026 (legge annuale sulle piccole e medie
imprese), la sua omissione espone infatti il datore di
lavoro a sanzioni penali, segnando un passaggio
rilevante nel modo di interpretare la sicurezza nelle prestazioni
rese da remoto.
Informativa smart working: cosa cambia con la Legge n.
34/2026
L’intervento normativo, contenuto nell’art. 11 della
Legge n. 34/2026, modifica direttamente il Testo
Unico Sicurezza Lavoro (d.Lgs. n. 81/2008), introducendo
il nuovo comma 7-bis all’art. 3 e collegando la
violazione dell’obbligo informativo al regime sanzionatorio
dell’art. 55.
L’obbligo di informativa, già previsto dall’art. 22 della Legge
n. 81/2017 – che imponeva la consegna almeno annuale di un
documento sui rischi generali e specifici legati al lavoro agile –
entra ora a pieno titolo nel sistema del TUSL, assumendo la stessa
rilevanza degli altri adempimenti prevenzionistici
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