
La sostituibilità del progettista nell’appalto integrato è
diventata uno dei temi più rilevanti nella lettura operativa del
D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), perché incide su un
passaggio molto delicato della pratica delle gare, cioè cosa accade
quando uno dei soggetti che contribuiscono alla costruzione
dell’offerta non è in possesso dei requisiti o li perde nel corso
della procedura, mettendo potenzialmente a rischio l’intera
partecipazione.
Il nuovo Codice dei contratti interviene proprio su questo
equilibrio, superando una logica rigidamente espulsiva e
introducendo un sistema che, pur restando ancorato alla legalità e
alla verifica dei requisiti, consente in determinate condizioni di
gestire la criticità senza travolgere la gara.
Appalto integrato e ruolo del progettista nel D.Lgs. n.
36/2023
Nel D.Lgs. n. 36/2023 l’appalto
integrato (art. 44) ha assunto una funzione diversa
rispetto al passato, perché non è più confinato a ipotesi
marginali, ma trova oggi un ambito di applicazione più ampio,
fondato sul progetto di fattibilità tecnico-economica e orientato a
una maggiore
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