
Il Legislatore, intervenendo nel 2024 sulla definizione
di stato legittimo, ha toccato uno dei punti più
delicati dell’intero sistema edilizio, quello su cui si regge la
possibilità di intervenire su un immobile o compravenderlo senza
problematiche.
Si tratta di un ambito nel quale ogni parola ha un peso
specifico elevatissimo, perché da quella parola dipendono
verifiche tecniche, responsabilità
professionali e, in molti casi, la
commerciabilità stessa dell’immobile. Ed è proprio
qui che emerge il primo problema: nel tentativo di chiarire il
concetto, il dato normativo ha finito per introdurre
condizioni e passaggi che, già
alla prima lettura attenta, mostrano evidenti difficoltà
applicative.
Per comprenderle davvero, è necessario partire dal dato
normativo che, in questo caso, è rappresentato dal comma 1-bis,
art. 9-bis, del d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia), che
analizzeremo utilizzando il “metodo dell’esplosione
normativa”, ovvero prendendo questa disposizione e
scomponendola nei suoi singoli periodi per leggerli uno alla volta,
evitando sovrapposizioni interpretative.
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