
Un titolo edilizio successivo può rendere legittima una
difformità mai dichiarata all’amministrazione? La coincidenza tra
le tavole progettuali e lo stato dei luoghi basta a dimostrare lo
stato legittimo dell’immobile? E in area vincolata lo spostamento
di un fabbricato rispetto al progetto assentito è una semplice
tolleranza oppure un abuso che porta alla demolizione?
Su queste pagine lo abbiamo scritto tante volte. La corretta e
puntuale ricostruzione dello stato legittimo, soprattutto nella
fase precedente una compravendita immobiliare (anche all’asta), è
un’attività che consente di evitare l’acquisto di problemi.
A fornire ulteriori spunti di riflessione, rispondendo alle
domande in premessa è arrivato nuovamente il Consiglio di Stato che
con la sentenza n. 4650 del 9
giugno 2026 mette al centro non la coincidenza
geometrica tra disegni e fabbricato ma la prova dello stato
legittimo, ricordando che un titolo edilizio successivo legittima
una difformità pregressa soltanto quando quella difformità sia
stata oggetto di specifica valutazione e di espresso assenso
…continua a leggere
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.
