
Il concetto di stato legittimo dell’immobile
non solo costituisce il riferimento per il rilascio di nuovi
titoli, sanatorie e compravendite, ma segna anche il confine tra
ciò che è giuridicamente assentito e ciò che, pur esistente, resta
privo di copertura legittimante.
È proprio su questo confine che si colloca la qualificazione
edilizia di interventi come la chiusura delle logge e degli
spazi pertinenziali aperti. L’introduzione della
disciplina sulle vetrate panoramiche amovibili
(VEPA) ha rafforzato l’idea che tali interventi possano
rientrare, in via generale, nell’edilizia libera. Si tratta però di
una semplificazione che vale solo al ricorrere di presupposti ben
definiti, in assenza dei quali si sconfina nell’abuso edilizio.
Le VEPA, infatti, rientrano nell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001
solo a condizioni precise: assenza di incremento volumetrico,
carattere realmente amovibile, funzione di protezione dagli agenti
atmosferici e mancata creazione di nuovi spazi chiusi. Quando tali
requisiti vengono meno, l’intervento esce dall’edilizia libera e
torna nel perimetro dei titoli abilitativi.
In questo contesto, lo stato legittimo diventa
decisivo. Se l’ultimo
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