
Il subappalto è da sempre uno dei punti più
sensibili della disciplina dei contratti pubblici. Con il
nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n.
36/2023), il legislatore ha finalmente superato il
vecchio divieto generalizzato, allineando la normativa italiana ai
principi europei e puntando su un sistema più flessibile ma
controllato.
Subappalto e subappalto a cascata: cosa sono
L’art. 119,
comma 2, del Codice definisce il subappalto come il contratto con
cui l’appaltatore affida a terzi una parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto dell’appalto, assumendosi comunque la
responsabilità complessiva dell’opera.
Il subappalto a cascata, o “subappalto del
subappalto”, nasce invece quando un’impresa subappaltatrice affida
a sua volta parte delle lavorazioni a un’altra impresa. Si forma
così una catena di rapporti contrattuali che scende di un livello
rispetto all’appalto principale.
Con il nuovo Codice, questo meccanismo non è più vietato: il
divieto assoluto è stato superato, ma restano
limiti precisi. Le stazioni appaltanti devono indicare nei
documenti di gara le prestazioni che, per
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