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Superbonus 110%, atteso lo scatto con le assemblee condominiali di settembre. Attenzione ai costi che non … – la Repubblica

Con l’arrivo di settembre scatta l’ora delle assemblee condominiali per chi intende approfittare del Superbonus. Con l’entrata in vigore della nuova Cila i tempi per dare il via ai lavori sono più veloci in quanto la burocrazia è ridotta al minimo, e quindi si può partire in tempi stretti. La scadenza per i lavori condominiali è al momento fissata al 31 dicembre 2022. Stesso termine per approfittare della cessione del credito o lo sconto i fattura. Ecco a cosa fare attenzione in vista delle assemblee.

Parti comuni e parti private

La detrazione per i condomini è un’agevolazione a sé che spetta esclusivamente per gli interventi realizzati sulle parti comuni che consentono di otenere il salto di due classi per l’edificio. L’unico caso in cui si possono “sommare” interventi sulle parti comuni con interventi su tutte le parti private per raggiungere l’obbiettivo previsto dalla legge è quello della sostituzione degli impianti di riscaldamento privati con una caldaia comune. 

Gli abusi da sanare

La Cila per il Superbonus non richiede l’attestazione dello stato legittimo, quindi il progettista non deve verificare se l’edificio è in regola ma solo indicare gli estremi della licenzia edilizia, dell’eventuale sanatoria richiesta in passato, o che è stato edificato prima del 1° settembre 1967.  Inoltre il progetto va presentato in forma semplificata. Questo non vuol dire, però, che il tecnico possa far finta di niente se ci sono abusi che riguardano le parti comuni, ad esempio ampliamenti, come può capitare nei piccoli condomini.

I Comuni, infatti, hanno il diritto di verificare e in questo caso, anche se non si perde il Superbonus, scattano tutte le sanzioni previste, compreso il blocco del cantiere. Quindi gli abusi vanno sanati prima dell’avvio dei lavori. Nessun problema, invece, se questi sono stati effettuati nei singoli appartamenti, dato che la detrazione condominiale riguarda solo le parti comuni e dovendo intervenire solo su queste il tercnico non deve fare nessuna verifica all’interno delle proprietà private. 

SUPERBONUS 110%, tutte le risposte dell’esperto

Le regole per i palzzi d’epoca

Nonostante le norme siano in vigore da tempo c’è ancora qualche amministratore che prova a proporre di effettuare il cappotto sui palazzi d’epoca, ossia quelli costruiti fino al 1945. Il cappotto, però in questi casi  non si può fare senza l’ok della Sopraintendenza, che tutela il rispetto del decoro architettonico e non dà mai il via libera a lavori che alterano le facciate. Lo stesso per i centri storici, dato che si tratta di ampliare il perimetro del palazzo poiché un cappotto efficiente non può avere meno di 14/16 centimetri di spessore. Quando il cappotto è vietato i singoli proprietari possono avere il Superbonus per i lavori interni assicurando il salto di due classi solo per il proprio appartamento.

Il sottotetto

E’ possibile usare il Superbonus per rifare solo il tetto esclusivamente nel caso in cui questo copre appartamenti riscaldati, e a patto che il tetto superi il 25% di superficie disperdente lorda. Se il sottotetto non è riscaldato non si può intervenire anche sul tetto ma solo se si fa il cappotto su una superficie al 25% della superficie complessiva lorda al netto del tetto stesso, come chiarito dalle Entrate con la risposta 247/2021. 

General contractor e costi indetraibili

Infine se l’amministratore propone di affidare la pratica ad un general contractor, ossia a un soggetto che garantisce di occuparsi di tutto, dalla scelta dell’impresa alla pratica fiscale, occorre considerare che la somma richiesta per i servizi dal general contractor non è ammessa al Superbonus così come la percentuale che l’amministratore chiederà ai condomini a valere sul contratto. Lo stesso per eventuali polizze contro la perdita dell’agevolazione. La detrazione, invece, è ammessa per tute le fatture dei tecnici incaricati direttamente, come pure per il visto di conformità. 

Source: repubblica.it

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