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Superbonus 110%, bonus edilizi e Decreto Energia: via libera al nuovo requisito – Lavori Pubblici

La Camera dei Deputati, con 391 voti favorevoli e 45 contrari,
ha votato la questione di fiducia posta dal Governo
sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli
aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione
in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21
(Decreto Energia) nel testo precedentemente approvato dal
Senato.

Superbonus 110% e bonus edilizi: cosa cambia

Nessuna modifica all’impianto normativo che regola le detrazioni
fiscali del 110%, il superbonus, ma un nuovo requisito per chi
utilizza queste detrazioni oltre a tutte quelle indicate all’art.
121, comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

L’art. 10-bis del Decreto Energia, nella sua versione coordinata
con la legge di conversione (che attende solo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale), dispone la qualificazione delle imprese ai
sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti
pubblici), per avere accesso alle detrazioni fiscali degli artt.
119 e 121 del Decreto Rilancio.

Una prima riflessione: stante la formulazione dell’articolo
10-bis, il nuovo sistema di qualificazione per le imprese è
richiesto a prescindere dalle modalità di utilizzo del credito
fiscale, quindi sia in caso di utilizzo diretto in dichiarazione
dei redditi che per le opzioni alternative (sconto in fattura e
cessione del credito).

Superbonus 110% e bonus edilizi: l’attestazione SOA

Entrando nel merito, il Decreto Energia prevede che l’esecuzione
dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli
interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121,
comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, dovrà essere
affidata a imprese qualificate.

La nuova disposizione si applicherà a regime dall’1 luglio 2023
ma i suoi effetti cominceranno a sentirsi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del Decreto Energia. In
particolare, dall’1 gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023,
l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro,
relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero
dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del
2020, dovrà essere affidata ad imprese:

  • in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di
    appalto, della qualificazione SOA;
  • che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto,
    documentano l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato
    al rilascio della qualificazione SOA.

In quest’ultimo caso, a decorrere dall’1 luglio 2023, la
detrazione è condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione
di qualificazione. A regime, dall’1 luglio 2023, il possesso di
qualificazione SOA sarà obbligatorio.

Attestazione SOA: per quali contratti?

La nuova disposizione si applicherà per tutti i contratti
sottoscritti a partire dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del Decreto Energia. Come previsto, i contratti
stipulati precedentemente dovranno avere “data certa” come prevista
all’art. 2704 del codice civile per il quale la data della
scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione
non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in
cui la scrittura è stata registrata.

Per quali bonus edilizi?

Come detto, la formulazione dell’art. 10-bis è chiara e parla di
accesso ai bonus di cui all’art. 119 e 121 del Decreto Rilancio,
ovvero:

  • superbonus 110%;
  • ecobonus ordinario;
  • bonus casa e sismabonus ordinario;
  • bonus facciate;
  • bonus fotovoltaico ordinario;
  • bonus colonnine di ricarica ordinario;
  • bonus barriere architettoniche 75%.

L’unico vincolo è che i lavori siano di importo superiore a
516.000 euro. Anche qui, stante la formulazione, si dovrebbe
intendere l’importo complessivo ovvero dei lavori che hanno accesso
ai suddetti bonus e di quelli che accedono ad altre formule di
agevolazione o nessuna.

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