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Superbonus 110% e abusi edilizi: cosa accade con le opere interne? – Lavori Pubblici

Dalla sua prima formulazione, l’art. 119 del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio) è stato più volte modificato. Una delle
modifiche riguarda il rapporto tra la detrazione fiscale del 110%
(superbonus) e gli abusi edilizi.

Superbonus 110% e abusi edilizi: le modifiche

La prima modifica è arrivata dal Decreto Legge n. 104/2020 che
ha introdotto all’interno dell’art. 119 il comma 13-ter. Un comma
pensato per agevolare gli interventi negli edifici plurifamiliari
in cui all’interno delle unità immobiliari potevano essere stati
realizzati degli abusi. Si è provato a rispondere alla domanda
“l’abuso sulle parti private inficia il superbonus per le parti
comuni?” con l’idea di far asseverare dal tecnico e dallo sportello
unico edilizia la conformità urbanistica-edilizia delle sole parti
comuni.

Con l’art. 33 del Decreto Legge n. 77/2021 tutto è, però,
nuovamente cambiato con la sostituzione integrale del comma 13-ter
che è stato pensato per rispondere agli interventi di superbonus
che non prevedono demolizione e ricostruzione, e che grazie alla
nuova formulazione prevede per questi:

  • manutenzione straordinaria;
  • CILA senza attestazione dello stato legittimo;
  • decadenza dei benefici fiscali di cui all’art. 49 del DPR n.
    380/2001 solo per alcuni casi (tra cui non figurano gli abusi
    edilizi).

Superbonus 110% e opere interne: la domanda alla Posta di
LavoriPubblici.it

Oggi rispondiamo a Pietro T. che ci chiede: “Il mio
condominio sta realizzando degli interventi di superbonus, nel mio
appartamento sono state realizzate delle opere interne non
comunicate al SUE. Posso avere problemi per il superbonus sugli
interventi trainanti realizzati dal condominio? posso accedere agli
interventi trainati anche se ho questo abuso?
”.

La domanda è molto interessante e si presta a due tipologie di
risposta. Con la prima ribadiamo che per gli interventi di
superbonus che non prevedono demolizione e ricostruzione, nella
CILA l’interessato (in questo caso il condominio) non deve più dire
nulla sulla conformità urbanistica. Ciò non significa, però, che si
può avviare una cantiere di superbonus “a cuor leggero” e senza
verifiche sullo stato legittimo. Una CILA in cui sono rappresentate
delle non conformità consentirebbe al SUE di attivare tutte le
procedure per sanzionare l’abuso (non la CILA).

La CILA tardiva

Occorre fare anche un’altra considerazione. La modifica delle
opere interne (sempre che non coinvolga parti strutturali) può
essere realizzata tramite CILA che è una comunicazione di inizio
lavori asseverata da inviare allo Sportello Unico Edilizia. L’art.
6-bis, comma 5 del DPR n. 380/2001 prevede che “La mancata
comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la
sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di
due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando
l’intervento è in corso di esecuzione
”. Si tratta cioè della
cosiddetta CILA
tardiva
dalla quale si evince che la mancata
comunicazione di una distribuzione interna non può essere
considerata un “abuso edilizio” ed è certamente una di quelle cose
che può essere regolarizzata prima, durante o dopo gli interventi
di superbonus.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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