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SUPERBONUS 110% E BONUS EDILIZI: NIENTE SANZIONI IN ASSENZA DI DOLO?

Domanda – Ing. Angeli, il D.L. n. 13/2022 prevede importanti misure sanzionatorie contro le frodi in materia di bonus edilizi. Ci spieghi meglio di cosa si tratta e cosa cambia per i professionisti.
Basta leggere la parte introduttiva del Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n. 13, per capire il senso delle eccezionali misure sanzionatorie introdotte in materia di Superbonus: “Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre apposite e più incisive misure per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali…”. Per il Legislatore si tratta dunque di una necessità “straordinaria” e “urgente” per la quale ha sfoderato misure poderose che non solo inaspriscono gli art. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020, ma che modificano – ad hoc – persino il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, nientemeno che il Codice Penale.
Una vera e propria dichiarazione di guerra ai furbetti dei bonus edilizi.
Per i professionisti, dal punto di vista operativo, non cambia nulla. La diversa modalità di cessione dei crediti fiscali, regolata dalla nuova formulazione dell’art. 121 che limita a tre il numero massimo di cessioni, interessa in realtà più i committenti e le imprese. Quanto all’art. 119 esso è rimasto immutato nei contenuti tecnici, né una parola in più né una in meno.
Quello che è profondamente cambiato, per gli asseveratori, è il sistema sanzionatorio, che ora è diventato davvero “a rischio galera”.
Ma calma e sangue freddo, perché c’è uno spartiacque da segnare.
Leggiamo insieme il nuovo comma 13-bis.1, dell’art. 119 “Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro”.
Lo spartiacque è rappresentato dal “dolo”. Mi sono confrontato con alcuni avvocati penalisti, i quali mi hanno spiegato che il comma 13-bis.1, con i suoi contenuti horror, è chiaro nel fare riferimento a informazioni false, a omissioni, a false attestazioni. Si può quindi sgombrare il campo dal principale dubbio che attanaglia la maggior parte dei professionisti. Gli errori commessi in buona fede, ovvero i falsi derivanti da negligenze o da leggerezze (quindi da “colpe” e non da “doli”), seppur poco giustificabili da parte di tecnici, non sono nelle mire del Legislatore che, con questa formulazione, ha voluto colpire quei comportamenti, coscienti e volontari, finalizzati a frodare lo Stato.
È difficile generalizzare, ma credo si possa affermare che, in caso di buona fede (quindi in assenza di dolo), il tecnico difficilmente verrà punito.
Il problema è che in questi casi il confine tra dolo e colpa, tra buona e cattiva fede, è sottilissimo. Ed essendo una nuova fattispecie penale, priva di giurisprudenza, la buona fede potrà essere provata solo in Tribunale. Significa che, nel dubbio, sarà facile finire sotto processo.
Infatti non è detto che un Pubblico Ministero, informato di qualche “problema” (in gergo “notizia di reato”), creda in prima battuta nell’onestà del soggetto che ha commesso la svista, disponendo l’archiviazione del relativo fascicolo. Se ci si pensa un attimo i processi servono proprio a questo, ovvero a tutelare in primis il “bene comune” e poi a far emergere l’innocenza dell’imputato, che è indiscutibile fino a prova contraria. Chiaro che in tutto questo c’è un margine di rischio importante.”

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