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Superbonus 110% e bonus edilizi: nuove modifiche alla cessione del credito – Lavori Pubblici

Il meteo di fine giugno e inizio luglio 2022 prevede temperature
bollenti, soprattutto in Parlamento dove è stato avviato il
percorso di conversione in legge del Decreto
Legge 17 maggio 2022, n. 50
(Decreto Aiuti) che dovrà
concludersi entro il 16 luglio 2022.

Superbonus 110%: le modifiche del Decreto Aiuti

Un percorso di conversione complicato, forse più di tutti quelli
che lo hanno preceduto sui quali il Parlamento non è riuscito ad
incidere a causa dell’ormai consueto voto di fiducia chiesto dal
Governo su testi blindati e che spesso hanno lasciato un senso di
scetticismo di chi crede ancora che il potere legislativo risieda
all’interno di Camera e Senato.

Ricordiamo che il Decreto Aiuti ha previsto due importanti
modifiche agli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio):

  • con la modifica all’art. 119, comma 8-bis è stata posticipata
    la data che serve per realizzare il 30% dell’intervento che serve
    per prorogare la scadenza del bonus al 31 dicembre 2022. Modifica
    che riguarda, dunque, gli edifici unifamiliari. Nel dettaglio,
    viene previsto che per gli interventi effettuati su unità
    immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la
    detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31
    dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022
    siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento
    complessivo, nel cui computo devono essere compresi anche i lavori
    non agevolati;
  • con la modifica all’art. 118, comma 1 viene consentita alle
    banche la cessione a favore dei clienti professionali privati, che
    abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca
    stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore
    cessione.

Superbonus 110% e cessione del credito: nuove ipotesi di
modifica

In discussione alla Camera dei Deputati è stata segnalata la
principale criticità relativa alle parecchie modifiche che ha
subito negli ultimi mesi la disciplina della cessione dei crediti
edilizi. Criticità che ha determinato preoccupazioni tra famiglie e
imprese sulle quali il Parlamento ha il dovere di intervenire,
soprattutto in considerazione che ci sono oltre 5 miliardi di euro
sospesi a causa del blocco della cessione dei crediti alle banche,
con conseguenti gravi problemi di liquidità.

Altra problematica riguarda le tempistiche visto che a seguito
delle numerose modifiche, molte famiglie non sono riuscite a
inviare, entro il 29 aprile 2022, la documentazione relativa alle
spese sostenute nel 2021 per gli interventi effettuati sugli
edifici unifamiliari.

Le proposte emendative della maggioranza

Partendo da questi presupposti sono stati presentati diversi
pacchetti di emendamento, tra cui quelli della maggioranza che
devono necessariamente essere ben analizzati:

  • proroga al 30 settembre 2022 per il supersismabonus acquisti,
    una misura che al momento si concluderà il 30 giugno 2022. La norma
    prevede, infatti, che l’atto di acquisto relativo agli immobili
    oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022;
  • nuovo intervento trainato: è stato richiesto l’inserimento tra
    gli interventi trainati anche quelli che riguardano l’installazione
    di elementi BIPV (building integrated photovoltaic) negli involucri
    degli edifici su facciate edili verticali, ovvero per
    l’installazione di elementi in vetro fotovoltaico (VFV) su
    coperture o superfici orizzontali sopraelevate;
  • nuova possibile proroga per le unifamiliari che potrebbero
    dover realizzare il 30% dell’intervento complessivo entro il 31
    ottobre 2022 per poter arrivare al 31 dicembre 2022 (scadenza che
    nella peggiore delle ipotesi darebbe solo 2 mesi, novembre e
    dicembre, per completare il restante 70% dell’intervento ma che,
    parlando di unifamiliari, potrebbe anche bastare);
  • nuova proroga per l’Edilizia Residenziale Pubblica (case
    popolari) che potrebbero utilizzare il bonus 110% fino al 31
    dicembre 2025;
  • nuova proroga anche per gli IACP che potrebbero utilizzare il
    superbonus fino al 31 dicembre 2026, ma sulle quali è previsto che
    per affidamento sia necessario ricorrere alle procedure selettive
    pubbliche di cui al D.Lgs 50/2016 s.m.i, e a condizione che al 31
    dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi bandi; sino al 31
    dicembre 2022, per l’acquisto di case derivanti da interventi di
    demolizione e ricostruzione con miglioramento sismico, con
    riferimento ai rogiti stipulati, dopo il termine dei lavori, entro
    la medesima data;
  • estensione della possibilità per le banche e le società
    appartenenti ad un gruppo bancario, di cedere liberamente i crediti
    d’imposta di cui all’art. 121 del DL n. 34 del 2020, nei confronti
    dei correntisti corporate rientranti nella definizione europea di
    PMI, oltre che ai “clienti professionali privati”, anche ai
    soggetti in possesso di partita iva che nell’anno precedente
    abbiano depositato un bilancio a partire da 50.000 euro;
  • introduzione, per i crediti oggetto di acquisto successivamente
    al 1° gennaio 2022, della possibilità da parte dei soli soggetti
    bancari e assicurativi che residuino al termine del periodo
    ordinario di un ulteriore utilizzo all’unico fine di sottoscrivere
    le successive emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali con scadenza
    non inferiore ad anni 10;
  • consentire a CDP di assistere il processo di riqualificazione
    energetica e antisismica dell’edilizia residenziale pubblica la si
    equipara ai soggetti abilitati a ricevere la cessione del credito
    ovvero lo sconto in fattura per gli interventi del superbonus in
    Edilizia Residenziale Pubblica;
  • consentire, limitatamente alle spese sostenute nell’anno 2021,
    l’utilizzo anche negli anni successivi della quota di credito
    d’imposta non fruita entro la fine del 2022.

Le proposte emendative della Movimento 5 Stelle

Un altro pacchetto di emendamenti è stato presentato dal
Movimento 5 Stelle. Ne hanno dato notizia i senatori Gianni Pietro
Girotto, Presidente della 1a Commissione I, e
Cristiano Anastasi, membro della 10ª Commissione permanente.

Ecco le proposte del M5S:

  • viene chiesto di chiarire meglio le componenti su cui calcolare
    il 30% dell’intervento complessivo per le unifamiliari che vogliano
    utilizzare il bonus fino al 31 dicembre 2022;
  • estensione della cessione da parte delle banche verso le PMI
    (misura che potrebbe aprire il mercato dei crediti edilizi);
  • possibilità di cessioni integrali o parziali di una o più
    singole annualità, anche successivamente alla prima comunicazione
    dell’opzione all’Agenzia delle Entrate;
  • inserimento della possibilità di utilizzo, limitatamente alle
    spese sostenute nell’anno 2021, anche negli anni successivi della
    quota di credito d’imposta non fruita entro la fine del 2022;
  • introduzione di un ulteriore comma che prevede per i crediti
    oggetto di acquisto successivamente al 1° gennaio 2022 la
    possibilità da parte dei soli soggetti bancari e assicurativi di un
    ulteriore utilizzo al termine di ciascun periodo d’imposta
    successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e non oltre il 31
    dicembre 2026 all’unico fine di sottoscrivere le successive
    emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali con scadenza non inferiore
    ad anni 5. Inoltre, si prevede l’esclusione della responsabilità
    solidale a carico degli enti creditizi cessionari, essendo ciascun
    procedimento ormai garantito dall’attribuzione di un codice
    univoco;
  • proroga al 15 settembre 2022 del termine del 29 aprile 2022 per
    la comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione del
    credito e dello sconto in fattura per le spese sostenute nel 2021,
    per impedire che molti contribuenti perdano la quota del credito
    annuale, specie se incapienti in dichiarazione dei redditi;
  • soppressione della previsione introdotta dal comma 3
    dell’articolo 29-bis del DL energia n. 17/22 secondo cui le nuove
    disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione
    del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle
    entrate a partire dal 1° maggio 2022. Ne consegue che le nuove
    disposizioni (ulteriore cessione da parte delle banche verso altri
    soggetti) si applicano quindi a tutte le cessioni di credito, con
    particolare riferimento a quelle rimaste “incagliate”. Stando ai
    lavori di conversione del decreto energia citato, alla norma non si
    ascrivono effetti finanziari.

Risulta chiaro che l’ultima parola spetterà al Governo che
sembra essere poco disponibile a nuove aperture.

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