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Superbonus 110% e CCNL Edilizia, obbligo confermato – Lavori Pubblici

Mancano ormai pochi giorni all’entrata a regime
dell’obbligo di applicazione del CCNL edilizia in
caso di lavori Superbonus e non solo. La conferma
definitiva arriva con la conversione in legge
n. 51/2022
del D.L. n. 21/2022, e in particolare con
l’art. 23-bis del provvedimento.

Obbligo CCNL Edilizia per opere Superbonus: le nuove
disposizioni

Con il nuovo testo della disposizione, è stato modificato il
comma 43-bis dell’art. 1 della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio
2022): esso adesso prevede che per i lavori edili di cui
all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, di importo
complessivamente superiore a 70.000 euro, le
agevolazioni previste per alcuni bonus fiscali possono essere
concesse solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che
i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i
contratti collettivi del settore edile, nazionale
e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi
dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Il CCNL applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori,
va riportato nelle fatture emesse in relazione
all’esecuzione dei lavori. L’agenzia delle Entrate verificherà
l’effettiva applicazione del contratto collettivo attraverso
l’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Inps e delle Casse
edili.

Ambiti di applicazione 

Con l’entrata a regime dell’obbligo, diventerà sostanzialmente
efficace quanto stabilito dall’art. 28-quater del D.L. n.
4/2022 (Decreto Sostegni Ter)
, introdotto con la legge di
conversione n. 25/2022
,
recante “Disposizioni in
materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei
contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di
sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Le agevolazioni fiscali per le quali è previsto l’utilizzo
obbligatorio del CCNL Edlizia sono

  • Superbonus 110%;
  • Bonus barriere architettoniche 75%;
  • Adeguamento ambienti di lavoro 60% 
  • Altri bonus edilizi diversi da quelli previsti dall’art. 119 e
    119-ter del D.L. Rilancio, qualora venga esercitata una delle
    opzioni previste dall’articolo 121 del Dl 34/2020 (sconto in
    fattura o cessione del credito);
  • Bonus Facciate;
  • Bonus Verde;
  • Bonus Mobili

Le disposizioni si applicheranno anche in caso di
subappalto: come previsto all’art. 105, comma 14
del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti
Pubblici
), i subappaltatori devono infatti garantire
gli stessi standard qualitativi e
prestazionali
 previsti nel contratto di appalto
prescelto dal contraente principale e a riconoscere ai lavoratori
un trattamento economico e normativo non inferiore a quello da
quest’ultimo garantito.

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