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Superbonus 110% e cessione del credito: proposte proroga e soluzioni per lo sblocco – Lavori Pubblici

Superbonus 110% e cessione del credito: proposte proroga e soluzioni per lo sblocco - Lavori Pubblici

Mettetevi comodi e allacciate le cinture di sicurezza, settembre
è appena cominciato ma si preannuncia lungo e pieno di insidie.
Soprattutto per chi si occupa di edilizia ed, in particolare, di
superbonus e spera che la conversione in legge del Decreto Legge n.
115/2022 (Decreto Aiuti-bis) possa trovare una soluzione ai
problemi generati dalle continue modifiche al meccanismo di
cessione dei crediti edilizi.

La conversione in legge del Decreto Aiuti-bis

Benché il Governo non abbia ritenuto di dover intervenire nel
testo del Decreto Aiuti-bis, con le elezioni alle porte il
Parlamento potrebbe essere più libero per incidere nel percorso di
conversione in legge. Ed in attesa che l’aula del Senato cominci la
discussione sul testo del disegno di legge (in previsione il 6
settembre), diversi sono gli emendamenti presentati che riguardano
gli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio).

Superbonus 110%: più tempo per le unifamiliari?

Relativamente all’art. 119 del Decreto Rilancio non poteva
mancare l’emendamento last minute volto a concedere più tempo per
l’utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% per gli interventi
sugli edifici unifamiliari.

L’emendamento 12.0.8 chiede di aggiungere al D.L. n. 115/2022
l’art. 12-bis che vorrebbe modificare l’art. 119, comma 8-bis,
secondo periodo, del Decreto Rilancio. Sto parlando del comma
relativo alle eccezioni temporali alla scadenza generale del 30
giugno 2022.

In particolare, con questa modifica si chiede di abrogare dal
secondo periodo le seguenti parole “a condizione che alla data
del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il
30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono
essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente
articolo
”. In questo modo la scadenza per le unifamiliari
sarebbe fissata al 31 dicembre 2022 senza necessità di dover
completare il 30% del SAL entro il 30 settembre 2022.

L’emendamento 33.0.3 chiede di aggiungere al Decreto Aiuti-bis
l’art. 33-bis che modifica l’art. 119, comma 8-bis, secondo
periodo, del Decreto Rilancio prorogando la scadenza delle
unifamiliari al 2023.

Cessione dei crediti edilizi: la responsabilità solidale

Altri emendamenti riguardano una soluzione definitiva al
problema del blocco della cessione dei crediti edilizi. Le ultime
modifiche arrivate dal Decreto Aiuti e dal Decreto Semplificazioni
fiscali sono state vanificate dai contenuti della super circolare
n. 23/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate sulla responsabilità
solidale dei fornitori che applicano lo sconto in fattura e dei
cessionari che acquistano i crediti.

Gli emendamenti 12.0.9, 12.0.10, 12.0.11 e 12.0.12 chiedono di
aggiungere al Decreto Aiuti-bis l’art. 12-bis titolato “Bonus
edilizi – Responsabilità del cessionario finale”. Questa
disposizione prevede una modifica dell’art. 121, comma 1 del
Decreto Rilancio ed in particolare:

  • alla lettera a), è aggiunto, alla fine, il seguente periodo:
    La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti
    dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è
    sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai
    avuto alcun ruolo nell’origine e nella fruizione di tali crediti,
    prima di detto acquisto
    ”;
  • alla lettera b), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole:
    La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti
    dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è
    sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai
    avuto alcun ruolo nell’origine e nella fruizione di tali crediti,
    prima di detto acquisto
    ”.

In questo modo ai cessionari che non abbiano mai avuto alcun
ruolo nell’origine e nella fruizione di tali crediti, sarebbe
esclusa qualsiasi tipo di responsabilità solidale.

Un altro emendamento (il 31.0.2) chiede di aggiungere l’art.
31-bis col quale viene previsto direttamente che per i cessionari
non si applica la responsabilità in solido di cui all’articolo 121,
comma 6, Decreto Rilancio, anche per i crediti maturati prima
dell’entrate in vigore della legge di conversione.

Credibilità dei crediti di imposta

Altri interessanti emendamenti riguardano la credibilità dei
crediti di imposta. In particolare sono proposte le seguenti
modifiche dell’art. 121 del Decreto Rilancio:

  • al comma 1, alla lettera a), le parole: “due ulteriori cessioni
    solo se effettuate” sono sostituite dalle seguenti: “ulteriori
    cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle
    ulteriori cessioni” e dopo le parole: “società appartenenti a un
    gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del
    predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”
    sono inserite le seguenti: “, società di cui alla legge 30 aprile
    1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del
    decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”;
  • al comma 1, alla lettera b), le parole: “due ulteriori cessioni
    solo se effettuate” sono sostituite dalle seguenti: “ulteriori
    cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle
    ulteriori cessioni” e dopo le parole: “società appartenenti a un
    gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del
    predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”
    sono inserite le seguenti: “, società di cui alla legge 30 aprile
    1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del
    decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Altra importante modifica riguarda l’inserimento all’art. 121
del Decreto Rilancio dei commi 1.1 e 1-quinquies che prevedono:

1.1 Le opzioni di cessione di cui al comma 1 successive alla
prima possono essere esercitate, per gli interventi elencati nel
comma 2, esclusivamente previo espletamento da parte di un tecnico
abilitato, iscritto al relativo albo professionale, incaricato
dall’istituto di credito o dai soggetti vigilati che intervengono
nelle operazioni, di accertamenti e sopralluoghi presso gli
immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione
d’imposta necessari a valutare lo stato di consistenza dei lavori
già eseguiti
.

1-quinquies. Alla comunicazione telematica relativa
all’opzione di cui al comma 1 è allegata altresì la documentazione
di cui al comma 1.1. L’Agenzia delle entrate provvede, entro 5
giorni dall’invio della comunicazione, alla verifica della predetta
documentazione e agli eventuali controlli di cui all’articolo
122-bis
.

Source: lavoripubblici.it

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