

Il 31 marzo 2023 è ormai alle porte e, salvo proroghe, il superbonus 110% per le villette e le unità autonome ed indipendenti (i cui lavori siano stati realizzati per almeno il 30% al 30 settembre 2022) volge al termine.
Tali lavori sfuggono certamente al blocco delle opzioni introdotto dal D.L. 11/2023, ma non all’articolo 121, comma 1-bis, D.L. 34/2020.
Ai sensi del citato comma, infatti, le spese per interventi agevolati con il superbonus al 110%, di cui all’articolo 119 D.L. 34/2020 possono dare luogo ad esercizio delle opzioni (sconto in fattura e cessione del credito ex articolo 121 D.L. 34/2020):
- solo a lavori ultimati,
- o, prima della loro ultimazione, esclusivamente sulla base di stati di avanzamento dei lavori, nel numero massimo di due, ciascuno dei quali corrispondente ad una percentuale di completamento dei lavori non inferiore al 30%.
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