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Superbonus 110% e Legge di Bilancio 2022: le proposte degli Architetti di Parma – Lavori Pubblici

Proroga si, proroga no, proroga forse, proroga limitata, proroga
fasulla. Statene certi, fino alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Legge di Bilancio 2022, ne sentiremo di tutti i
colori sulle detrazioni fiscali del 110% (superbonus).

Superbonus 110% e Legge di Bilancio 2022: le proposte degli
Architetti di Parma

Una cosa però è certa, sono cominciate le audizioni in
5a commissione (Bilancio) al Senato e in V commissione
(Bilancio) alla Camera con vari soggetti che hanno depositato le
loro memorie che, evidentemente, riguardano nella maggioranza dei
casi le detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio).

Su argomenti di natura tecnica è sempre importante il punto di
vista di chi progetta, fa direzione lavori, computi, coordinamento
della sicurezza, ma anche di chi questi lavori li esegue. È così
che il Parlamento sul superbonus 110% dovrebbe dedicare
un’attenzione particolare sui consigli dei professionisti e delle
imprese.

Come le osservazioni tecniche e proposte di modifiche alla Legge
di Bilancio 2022 formulate dall’Ordine degli Architetti PPC di
Parma, a firma del suo Presidente arch. Daniele Pezzali.

Osservazioni, peraltro tutte condivisibili, che riguardano:

  • i nuovi adempimenti introdotti;
  • il quadro normativo sui bonus casa e facciate;
  • l’incongruità nella proroga per le case autonome ancorata alla
    CILA entro il 30/09/2021;
  • il nuovo decreto prezzi;
  • l’utilizzo dei Prezzari regionali e del Prezzario DEI.

La nota inviata dal Presidente Pezzali al Governo riconosce il
lavoro del Parlamento volto ad estendere le proroghe in Legge di
Bilancio 2022, ma con un occhio critico ad alcune criticità che
potrebbero essere risolte con un atteggiamento proattivo di chi
conoscendo il funzionamento delle procedure edilizie, dei contratti
e del lavoro di professionisti e imprese si fa avanti proponendo
soluzioni.

I nuovi adempimenti

Intanto viene evidenziata la mole di adempimenti quasi tutti
convogliati sui professionisti tecnici. “È bene ricordare
– rileva il Presidente degli architetti di Parma – che moduli,
asseverazioni, pratiche edilizie, per essere prodotti esigono una
lunga, impegnativa e onerosa attività professionale di accertamento
tecnico che forse al legislatore non è evidente
“.

E proprio per questo motivo sarebbe meglio evitare nuovi
adempimenti, soprattutto su lavorazioni già in corso.

In particolare – sottolinea il Presidente Pezzali –
accertato che l’intervento edilizio deve avvenire in regime di
regolarità, nessun ulteriore obbligo di natura urbanistica deve
essere posto in capo al contribuente già in possesso di regolare
titolo edilizio (CILA-S o altri). Il godimento dei benefici fiscali
nei tempi di legge deve essere indipendente dall’iter e in
particolare dalla conclusione delle pratiche edilizie
“.

L’avvenuta realizzazione dei lavori incentivati è giustamente
assicurata allo Stato dalla già prevista asseverazione.

È necessario – continua Pezzali – evitare nuovi
(inutili) adempimenti con scadenze obbligatorie, anche e in
particolare correlati alla “ultimazione amministrativa” (ad esempio
con SCEA
, la Segnalazione Certificata conformità Edilizia e
Agibilità, n.d.r.) delle pratiche CILA-S, che deve potere
avvenire liberamente in tempi successivi alla realizzazione dei
lavori ed alla dimostrazione della spesa nei tempi
comandati
“.

Il quadro normativo sui bonus casa e facciate

Altro appunto riguarda i nuovi adempimenti previsti dal D.L. n.
157/2021 (Decreto anti-frode), immediatamente in vigore dal 12
novembre 2021, che stanno creando non poche problematiche.

Per i lavori in corso e in particolare per le spese
sostenute entro il 2021, non possono essere cambiate le regole di
contabilizzazione dei lavori
– afferma Pezzali – Tale
logica contraddice completamente i principi in base ai quali sono
stati appaltati molti lavori (in particolare riconducibili ai
“Bonus-casa” e “Bonus-facciate”) e soprattutto nella motivata
convinzione di potere legittimamente incentivare le spese
sostenute. Meglio sarebbe prevedere l’asseverazione professionale e
il visto di conformità per i bonus minori, per le spese sostenute a
partire dal 01/01/2022. Bisognerebbe aumentare, questo sì sarebbe
utile, l’individuazione e repressione delle azioni volte a creare
“crediti fittizi””
.

L’incongruità nella proroga per le case autonome ancorata alla
CILA entro il 30/09/2021

Altra problematica riguarda l’attuale proroga previste per le
persone fisiche di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del
Decreto Rilancio, ovvero le persone fisiche e quindi gli edifici
unifamiliari e le unità immobiliari con accesso autonomo e
funzionalmente indipendenti.

Come rilevato dall’Ordine degli Architetti di Parma la proroga
di 6 mesi (al 31 dicembre 2022) ancorata alla CILA-S o altro titolo
in caso di demolizione e ricostruzione, escluderebbe i titoli
presentati prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021
(Decreto Semplificazioni-bis).

La ratio della norma – rileva la nota degli architetti
di Parma – è evidentemente quella di permettere ai contribuenti
che hanno già avviato l’operazione edilizia di portare a termine
l’intervento già intrapreso, nonostante le attuali gravi difficoltà
del settore edilizio e del mercato dei materiali e componenti,
spesso irreperibili”
.

Escludere dalla proroga i titoli presentati prima del Decreto
Semplificazioni-bis è una “mancanza che stabilisce
un’ingiustificata differenza di trattamento tra i
contribuenti
” che “può facilmente essere risolta,
condizionando la proroga al 31/12/2022 “all’avvenuta presentazione
entro il 30/09/2021 della CILA o di un valido titolo edilizio
equivalente
“. “Inoltre, parrebbe più opportuno che la
“soglia temporale” per l’avvenuta presentazione della CILA fosse
spostata quantomeno dal 30/09/2021 al 31/12/2021
“.

Difatti l’esigenza della proroga è ovviamente fortissima
soprattutto per i contribuenti che hanno avviato le operazioni
Superbonus negli ultimi mesi di ottobre e novembre dell’anno in
corso (e possiamo assicurare che non sono pochi), e che hanno a
disposizione circa 200 giorni per completare gli interventi, con il
concreto rischio di non arrivare a ultimazione, esponendosi così a
gravissimo danno personale. Queste modifiche al testo del DDL, per
inciso, non abbisognano di alcuna copertura di spesa, essendo
funzionali solo a rendere possibili operazioni incentivate già
avviate
“.

Il nuovo decreto prezzi del MiTE

Altra problematica riguarda il “caos” prezzari a cui a breve si
potrebbe aggiungere un nuovo decreto del Ministro della transizione
ecologica “per talune categorie di beni”.

Come sottolineano gli Architetti di Parma “L’attuale sistema
è efficace ed è finalmente andato a regime. Le spese per gli
incentivi sono comunque limitate dal tetto della spesa
incentivabile per ciascun intervento, e questo è il primo elemento
di garanzia e di calmiere. L’obbligo di asseverazione e la
contabilizzazione dei lavori con i prezzari indicati nei decreti
applicativi è garanzia ulteriore e soprattutto sufficiente ad
assicurare la congruità della spesa
. Il “Decreto Prezzi”
può essere di utilità se – fermi restando i tetti di spesa –
permetterà di adeguare i prezzi in contabilità all’aumento
improvviso delle materie prime e delle opere finite
“.

Inutile dire – continua l’Ordine degli Architetti di
Parma – che se il “Decreto prezzi” stabilisse invece nuove
limitazioni, l’effetto sarebbe disastroso per i molti contribuenti
che si sono esposti sottoscrivendo contratti e ordinando lavori,
nella certezza che il regime del Superbonus non sarebbe cambiato.
In sintesi: il sistema è già complesso e la limitazione della spesa
è già di fatto assicurata, come è sempre stato, dal sistema dei
tetti di spesa. Altro non serve
“.

L’utilizzo dei Prezzari regionali e del Prezzario DEI.

La problematica più grande riguarda l’utilizzo dei Prezzari per
la verifica di congruità della spesa sostenuta. “A nostro
avviso molto giustamente
– afferma il Presidente degli
architetti di Parma – lo Stato, promulgando il Decreto
“Rilancio”, ha fatto affidamento sui prezzari delle Regioni e sui
Prezzari DEI, come riferimenti atti a garantire la congruità dei
prezzi dei lavori incentivati”
.

Ora – rileva l’arch. Daniele Pezzali – a fronte di
peraltro legittime osservazioni sull’utilizzo del Prezzario DEI
(non emanato da un ente pubblico), vogliamo sottolineare che
nonostante il meritorio lavoro compiuto molti prezzari regionali
non possono dirsi completi né aggiornati. È operazione tecnica non
facile. I prezzari DEI sono già riconosciuti validi anche da molti
enti pubblici ed uffici periferici del Ministero delle
Infrastrutture, che ne accettano l’utilizzo per la preventivazione
di opere pubbliche
“.

Riteniamo inaccettabile pensare di escludere l’utilizzo di
questi prezzari, o pensare di modificare il meccanismo di stima dei
lavori, per tutte le operazioni Superbonus per le quali sia stato
acquisito il titolo edilizio nel regime attuale, prima del
31/12/2022. In generale, per evidenti ragioni riteniamo più che
auspicabile che il sistema di computazione dei costi, funzionante e
che fino a oggi ha costituito il fondamento di progetti, accordi,
contratti, rimanga stabile anche negli anni a venire
“.

Senza volere giudicare i principi di diritto alla base
della Circolare ADE 16/E 29/11/2021, non è accettabile l’idea che
un prezzario sia valido per valutare la congruità del costo di
un’opera, se incentivata con un “bonus”, e non sia più valido se
l’incentivazione avviene con un “bonus” diverso. Il prezzo congruo
di un ponteggio deriva in ultima analisi dal mercato e non cambia
se l’intervento è di efficienza energetica o viceversa di sicurezza
sismica, questo è evidente. Al nostro Stato chiediamo chiarezza e
semplicità, e un aiuto per procedere con sicurezza nell’attuale
fase emergenziale, confermando la piena validità dell’uso del
prezzario DEI, sotto responsabilità dell’asseveratore
“.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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