
L’art. 119, al comma 8-bis, afferma quanto segue “Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”.
Il legislatore è quindi molto chiaro nel fare riferimento ai “lavori effettuati”.
Si ritiene pertanto che, ai fini della proroga dei pagamenti al 31 dicembre 2022, non sia sufficiente la mera fornitura di materiali, nemmeno se provata con foto e/o bolle di consegna. Ciò perché la fornitura franco cantiere, priva di posa in opera, non costituisce un lavoro effettuato bensì una “provvista”, da annotarsi come tale a cura del Direttore dei Lavori nel “libretto delle misure”, in conformità al DM 7 marzo 2018, n. 49.
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