

A proposito della possibilità di agevolare le spese sostenute per la realizzazione degli impianti (elettrico/idraulico, smaltimento acque reflue, sanitari, scale interne, ecc), non presenti nel rudere, la prassi risulta contraddittoria.
A favore del “SI” occorre considerare che la stessa definizione di “manutenzione straordinaria” comprende gli interventi di carattere innovativo, come ben evidenziato dalla Circolare 24 febbraio 1998 n. 57, paragrafo 3.4: “La manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all’uso corrente l’edificio e le singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente, e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d’uso. La categoria di intervento corrisponde quindi al criterio della innovazione nel rispetto dell’immobile esistente”.
La possibilità che la manutenzione straordinaria possa comprendere anche interventi di carattere innovativo, e non il mero rifacimento dell’esistente, è stata quindi riconosciuta dall’Amministrazione Finanziaria sin dai primi documenti di prassi in tema di bonus edilizi.
Tale principio è stato successivamente ribadito anche in altri documenti, tra i quali si cita la Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021, a pag. 317, nella parte in cui comprende tra gli interventi di manutenzione straordinaria la “realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici, compresi anche quelli relativi alla costruzione della rete fognaria fino alla rete pubblica, realizzati con opere interne o esterne”.
Si richiamano, ulteriormente, i documenti di prassi già citati al punto precedente, evidenziando in particolare la risposta all’interpello n. 121/2021 in cui vengono ammesse al “Superbonus 110% sismico” le spese sostenute per la (nuova) realizzazione degli impianti – reflui, adduzione e riscaldamento – a servizio del fabbricato da demolire e ricostruire.
Nello stesso senso, infine, anche la risposta all’interpello n. 59/2022, in cui vengono agevolate con la detrazione in commento le spese sostenute per la (nuova) realizzazione degli impianti elettrico, idraulico, di smaltimento reflui e di adduzione d’acqua.
A favore del “NO” occorre considerare i contenuti della circolare 24/E del 2020 che, al punto 5, a proposito di “ALTRE SPESE AMMISSIBILI AL SUPERBONUS”, specifica quanto segue “La detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare… degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori)”.
È evidente quindi che sia nel criterio generale offerto dalla circolare 24/E, sia nella specifica elencazione, non vi è alcun riferimento ad opere che non siano strettamente correlate “agli interventi che beneficiano del Superbonus”, che potrebbero essere intesi in senso restrittivo come interventi di efficientamento antisismico o energetico.
Su questo punto sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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