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Superbonus 110% e unifamiliari: CILAS dopo il 30 giugno 2022? – Lavori Pubblici

Superbonus 110% e unifamiliari: CILAS dopo il 30 giugno 2022? - Lavori Pubblici

Il 22 giugno scorso ho pubblicato l’articolo “Superbonus
110% e unifamiliari: attenzione alle date
” all’interno del
quale ho provato a trattare l’argomento
scadenze superbonus 110% basandomi unicamente
sull’attuale versione della norma.

Superbonus 110% e unifamiliari: le scadenze

Relativamente alle unifamiliari (erroneamente
chiamate “villette“), non vi è dubbio che la
precedente versione dell’art. 119, comma 8-bis del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio), quella aggiornata alla Legge n.
234/2022 (Legge di Bilancio), avesse previsto un orizzonte
temporale
sul superbonus abbastanza chiaro.

Con l’introduzione del comma 8-bis era stato
previsto un sistema di eccezioni alla regola generale che fissa la
scadenza del bonus 110% al 30 giugno 2022. In
particolare, restando sul soggetto beneficiario di cui all’art.
119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio (le persone
fisiche
, al di fuori dell’esercizio di attività di
impresa, arti e professioni, sul numero massimo di due unità
immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per
gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio), era
stata ancorata la possibilità di proroga al 31 dicembre
2022
all’eventualità che al 30 giugno 2022 (data di
scadenza del bonus) fosse stato realizzato il 30%
dell’intervento
.

Il Decreto Legge n. 50/2022 ha recentemente
modificato quest’ultima data prevedendo che per arrivare al 31
dicembre 2022 sarebbe stato sufficiente completare il 30%
dell’intervento complessivo entro il 30 settembre
2022
.

Nella parte finale dell’articolo “Superbonus 110% e
unifamiliari: attenzione alle date” ho avanzato un dubbio,
rilevando che non risulta di immediata chiarezza
la possibilità di avviare un intervento di
superbonus per le unifamiliari dopo il 30 giugno
2022. Proprio per questo ho anche ammesso che la scelta più saggia
sarebbe stata attendere una interpretazione ufficiale
dell’Agenzia delle Entrate
.

Interpretazione puntualmente arrivata nella nuova circolare n.
23/E del 23 giugno 2022 (successiva al mio articolo).

Speciale Superbonus

Superbonus 110% e unifamiliari: il comma 8-bis

Prima di vedere cosa dice l’Agenzia delle Entrare, proverò a
fare uno sforzo analitico e fornire una
mia interpretazione che si basi unicamente sul
dettato normativo. Relativamente agli interventi di
superbonus 110% sulle unifamiliari
occorre prendere come
riferimento i seguenti commi dell’art. 119:

  • comma 1 – che fissa la scadenza degli
    interventi trainanti di ecobonus 110% al 30 giugno 2022;
  • comma 2 – che fissa la scadenza degli
    interventi trainati di ecobonus 110% al 30 giugno 2022
    (“congiuntamente ai trainanti);
  • comma 4 – che fissa la scadenza
    dell’intervento di sismabonus 110% al 30 giugno 2022;
  • comma 4-bis – che fissa la scadenza
    dell’intervento trainato di sismabonus 110% al 30 giugno 2022
    (“congiuntamente al sismabonus 110%);
  • comma 8-bis – che limitatamente agli edifici
    unifamiliari recita “Per gli interventi effettuati su unità
    immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la
    detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
    entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30
    settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per
    cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere
    compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente
    articolo
    “.

Dal punto di vista lessicale la scadenza di cui al comma
8-bis unita a quella degli altri commi lascia
evidentemente “scoperto” il periodo tra il
30 giugno e il 30 settembre 2022
. Ma stessa cosa si
potrebbe pensare per i soggetti beneficiari di cui all’art. 119,
comma 9, lettere c) e d) del D.L. n. 34/2020 (IACP e
cooperative di abitazione a proprietà indivisa
) per i
quali è stato stabilito che se al 30 giugno 2023 saranno stati
effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il
bonus 110% spetterà anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2023. Ma in questo caso non vi è dubbio che i lavori
potranno cominciare anche fino al 30 giugno 2023 e che quindi non
sia certamente “scoperto” il periodo precedente fino al 30 giugno
2022 (data di scadenza generale del superbonus).

Superbonus 110%, unifamiliari e scadenza: conclusioni

Benché, come rilevato, la norma non sia stata scritta nel
migliore dei modi, una interpretazione poco
rigorosa
ma certamente più vicina alla ratio del
legislatore, mi porta a ritenere che anche i lavori avviati con
comunicazione o altro titolo edilizio dopo il 30 giugno 2022
potranno utilizzare il superbonus, ma solo a patto che al 30
settembre 2022 si siano completati il 30% dei lavori (in caso
contrario niente bonus).

È opportuno ricordare che per dimostrare il raggiungimento del
30% del SAL servirà una relazione tecnica da parte
di un professionista che, ancora una volta, si
ritroverà ad avere un compito gravoso che lo metterà in mezzo nel
pericolosissimo triangolo
committente-impresa-Agenzia delle Entrate.

Superbonus 110%, unifamiliari e scadenza: cosa dice il
Fisco

Come anticipato, la risposta al dubbio è arrivata con la
Circolare
dell’Agenzia delle Entrate 23 giugno 2022, n. 23/E
 che in
premessa, definendo l’orizzonte temporale di fruizione del
superbonus
per i vari soggetti beneficiari, ha ammesso che
la scadenza prevista per le unifamiliari è il 30 settembre 2022
(quindi si possono presentare CILAS anche dopo il 30 giugno
2022
) e che se entro questa data sono stati
effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo,
nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non
agevolati con il bonus 110%, la scadenza viene prorogata al 31
dicembre 2022.

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