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Superbonus 110% e unifamiliari: le conferme ufficiali sul SAL al 30% – Lavori Pubblici

Superbonus 110% e unifamiliari: le conferme ufficiali sul SAL al 30% - Lavori Pubblici

L’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto una proroga condizionata per
l’utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) nel caso
di interventi su edifici unifamiliari. Una proroga al 31 dicembre
2022 che può essere utilizzata solo da chi al 30 settembre 2022 ha
completato il 30% dell’intervento complessivo.

Scadenza unifamiliari: cosa prevede il Decreto Rilancio

Entrando nel dettaglio, nel caso di interventi realizzati dai
soggetti beneficiari di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del
Decreto Rilancio (le persone fisiche per interventi su edifici
unifamiliari), è previsto che “la detrazione del 110 per cento
spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a
condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati
effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento
complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori
non agevolati ai sensi del presente articolo
”.

Alzi la mano chi fino ad oggi non si è mai domandato cosa
rientra in questo 30%, come va attestato e chi deve farlo. Domande
su cui fino ad oggi sono state avanzate diverse ipotesi (comprese
quelle del sottoscritto
) e che adesso possono contare su una

risposta ufficiale
arrivata dalla Commissione consultiva per il
monitoraggio dell’applicazione del Sismabonus che, rispondendo ad
un quesito formulato dalla Rete delle Professioni Tecniche ha
fornito questo importante chiarimento atteso da tutto il comparto
delle costruzioni (in attesa, in realtà, di tante altre risposte da

Governo e Parlamento
).

Superbonus 110% e unifamiliari: la risposta della
Commissione

Entrando nel dettaglio, la Commissione consuntiva istituita
presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dopo aver
ricordato la formulazione del secondo periodo, comma 8-bis,
dell’art. 119 del Decreto Rilancio e richiamando la risposta
dell’Agenzia delle Entrate n. 791/2021
ha confermato che si
potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle
oggetto di agevolazione.

Su chi dovrà attestare il SAL, la commissione ha confermato che
il direttore dei lavori dovrà redigere una apposita dichiarazione
basata su idonea documentazione probatoria. A titolo di
esemplificativo la Commissione ricorda che potrà essere
utilizzato:

  • il libretto delle misure;
  • lo stato d’avanzamento lavori;
  • il rilievo fotografico della consistenza dei lavori;
  • copia di bolle e/o fatture.

Tutta documentazione che dovrà essere allegata alla
dichiarazione del direttore dei lavori e che dovrà essere esibita
nel caso di un eventuale richiesta degli organi di controllo.

Le raccomandazioni della Commissione

La Commissione, infine, raccomanda:

  • la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la
    documentazione ed effettuate le verifiche necessarie;
  • la trasmissione via PEC o raccomandata al committente e
    all’impresa di questa dichiarazione, unitamente a tutta la
    documentazione a supporto.

Le mie raccomandazioni

Che vi sia una attestazione, asseverazione, perizia giurata e
che le stesse siano inviate via PEC, raccomandata o piccione
viaggiatore tracciato, poco importa. Ciò che conta è la
documentazione a supporto che dovrà inequivocabilmente dimostrare
il completamento del 30% dell’intervento complessivo. Ben vengano
foto, video, ordini di servizio, bolle…tutto ciò che riuscirete a
produrre non sarà solo un supporto all’attestazione, ma ciò che in
effetti consentirà al committente di tutelarsi in caso di
contestazioni.

Source: lavoripubblici.it

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