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Superbonus 110%: il Responsabile dei lavori – Filodiritto

Introduzione

Il seguente articolo nasce per rispondere alle numerose lacune e ai dubbi che puntualmente sorgono quando si vuole analizzare la figura del Responsabile dei lavori all’interno del contesto del Superbonus 110%, ossia “l’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici”. In particolare, tale misura rientra in quel pacchetto di detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Nel dettaglio, si procederà brevemente con il riassumere i caratteri generali del Responsabile dei lavori, giungendo poi ad analizzare numerosi aspetti, forse meno conosciuti, che caratterizzano questo ruolo all’interno del Superbonus 110%.

Superbonus 110%: caratteri generali

In passato, la figura del Responsabile dei lavori non era ben tipizzata nel nostro ordinamento, e tendeva a coincidere con il Progettista per la fase di progettazione dei lavori e con il Direttore dei lavori per la fase esecutiva.

Solamente con il D.lgs. n. 81/2008 si è assistiti ad un vero e proprio riconoscimento del suo ruolo nel cantiere. In particolare, l’art. 89, al comma c), stabilisce che: “il responsabile dei lavori è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto”. Infatti, in caso di mancata designazione del Responsabile dei lavori, lo stesso coincide con il Committente. Tale nomina appare doverosa da parte del Committente quando egli non possegga le competenze adeguate a garantire il corretto espletamento degli obblighi individuati dall’art. 90 del suddetto D.lgs.

Per tali regioni, nel momento in cui il Responsabile dei lavori riceve ed accetta l’incarico conferitogli, allo stesso spettano tutti gli obblighi che normalmente sarebbero in capo al Committente, così come stabilito dall’art. 93, comma 1: “il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”.

Nondimeno, è importante sottolineare anche che la nomina del Responsabile dei lavori non solo debba essere eseguita in forma scritta, ma risulta fondamentale che l’incarico dato venga redatto sotto forma di vera e propria delega; se ciò non avvenisse, il committente potrebbe correre il rischio di dover rispondere comunque delle responsabilità poste in capo allo stesso.

Infine, considerando brevemente i compiti assegnati al Responsabile dei lavori dal D.lgs. n. 81/2008, essi riguardano la fase di progettazione, l’individuazione dell’impresa alla quale sono affidati i lavori e l’esecuzione dell’opera. Egli, infatti, deve assicurarsi, in primo luogo, che tutte le misure previste per la sicurezza sul lavoro siano rispettate durante la progettazione dei lavori. Dopodiché, deve accertarsi che la società individuata per compiere l’opera sia in possesso di tutti i requisiti richiesti, avendo l’obbligo di chiedere tra l’altro, alle ditte incaricate, il certificato di iscrizione alla CCIAA e il DURC. Infine, deve vigilare sull’esecuzione dell’opera, valutando che tutti gli standard di sicurezza sul lavoro siano rispettati.

Superbonus 110%: quali requisiti occorrono per rivestire il ruolo di Responsabile dei lavori?

Il punto in questione è in realtà oggetto di dibattito già da diversi anni, ma la confusione in merito è sicuramente aumentata con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 81/2008. Si ricordi a tal proposito il testo dell’art. 89 del suddetto D.lgs.: “il responsabile dei lavori è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto”; tuttavia, la definizione si completa con una seconda parte: “nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”. Null’altro viene detto in merito a chi e con quali requisiti possa svolgere questo compito, creando una netta distinzione tra ambito pubblico e privato.

Come si è visto, nelle P.A. il Responsabile dei lavori coincide con il Responsabile del procedimento. Orbene, si consideri cosa viene statuito all’art. 10 (“Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) del D.lgs. 163/06 e smi (codice che disciplina i contratti dei lavori pubblici): “Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura deve essere un tecnico…”.

Ciò significa che la stessa figura nell’ambito pubblico deve essere necessariamente un tecnico, con le competenze necessarie per svolgere al meglio il suo ruolo, mentre nulla è previsto nell’ambito privato. Tuttavia, il buon senso suggerirebbe comunque di nominare un esperto, questo sia per garantire un migliore adempimento degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro, sia per evitare ogni responsabilità del Committente in merito alla “culpa in eligendo” e alla “culpa in vigilando”. Infatti, nel primo caso il Committente dovrà rispondere, anche penalmente, qualora l’incapacità professionale del Responsabile dei lavori dovesse rivelarsi effettivamente connessa al verificarsi del sinistro; nel secondo caso il Committente sarà invece chiamato in causa qualora ometta di verificare l’operato del Responsabile dei lavori.

Come si può dunque capire, risulta davvero importante per il Committente non solo nominare una persona di sua fiducia per questo importante compito, ma soprattutto dovrà accertarsi che lo stesso possegga delle conoscenze tecniche ed una professionalità tale da consentire il rispetto delle previsioni dell’81/08.

Per completezza di esposizione, appare poi opportuno richiamare anche la Circ. Min. Lav. n. 41/1997, nella quale è stato precisato che “nell’ipotesi in cui il committente designi un responsabile dei lavori per l’adempimento degli obblighi sopra richiamati, il relativo incarico può essere affidato sia ad un lavoratore subordinato, sia ad un lavoratore autonomo con contratto di tipo professionale”.

Dopo questa analisi generale su quali requisiti debba possedere il Responsabile dei lavori, è necessario adesso approfondire un aspetto in particolare riguardante il Superbonus 110%. Secondo una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate, la n. 254 del 15/04/2021, il cui oggetto è “Superbonus – servizi connessi alla realizzazione degli interventi agevolabili forniti da un unico contraente generale – Articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)”, la stessa stabilisce che: “i servizi di coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera di cui all’articolo 92 del decreto legislativi 81 del 2008, la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), la direzione dei lavori e la contabilità dell’opera, l’asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e la corrispondente congruità delle spese sostenute di cui all’articolo 119 comma 13 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta di cui al medesimo articolo 119, l’esecuzione del servizio di responsabile dei lavori, saranno eseguiti da professionisti incaricati dall’Istante, secondo le modalità pattuite con ogni singolo professionista. I professionisti incaricati emetteranno fattura al fornitore unico secondo i tempi definiti nei rispettivi accordi che possono prevedere pagamenti a Stato avanzamento lavori oppure al termine dei lavori. L’Istante rappresenta di aver dato mandato senza rappresentanza al fornitore unico che agisce come contraente generale per pagare le fatture ai professionisti con addebito del relativo importo a suo carico il quale, a sua volta, in virtù del predetto mandato potrà pagare ai soggetti coinvolti le fatture relative ai servizi professionali e, successivamente, potrà fatturare all’Istante il medesimo importo, senza alcun ricarico, applicando lo sconto in fattura ed indicando esplicitamente in fattura la dicitura “compenso per servizi professionali svolti dal professionista” in maniera ben distinta dall’importo fatturato per i lavori. I servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l’agevolazione (redazione A.P.E., responsabile dei lavori, asseverazione, visto di conformità, direzione dei lavori, responsabile della sicurezza) saranno, pertanto, fatturati dal professionista al contraente generale, che poi li addebiterà in fattura all’Istante, in virtù del suddetto mandato senza rappresentanza”.

Come si può bene intendere, viene più volte stabilito che il Responsabile dei lavori deve essere necessariamente un professionista che possa emettere regolare fattura. Il mancato rispetto di questa previsione potrebbe dunque comportare dei problemi di riconoscimento del credito in relazione a tutti quei soggetti che mancano di tale requisito.

Superbonus 110%: l’incompatibilità tra controllore e controllato

La Cassazione Penale, Sez.IV, con la sentenza 11 agosto 2015 n. 34818, ha avuto modo di chiarire un punto molto importante, riconoscendo come “inconcepibile l’identificazione tra controllore e soggetto controllato per ciò che riguarda la sicurezza del cantiere. La conclusione qui enunciata discende, come si vede, in modo obbligato sia dalla logica dell’intreccio degli enunciati testuali; sia dalla conformazione del sistema di protezione che, come si è accennato, esclude la sovrapposizione, in capo allo stesso soggetto, dei ruoli di controllore e di controllato”.

La stessa è stata infatti chiamata a rispondere in merito alla possibilità di sovrapporre le figure di Committente e datore di lavoro dell’impresa esecutrice.

La Corte, a tal proposito, boccia del tutto questa ipotesi, aggiungendo che “a maggior ragione, però, è da escludere che il sovraordinato ruolo di responsabile dei lavori (cui, come si è prima esposto, può essere assegnato dal committente un ineludibile ruolo di alta vigilanza sulla sicurezza del cantiere), possa essere attribuito al datore di lavoro dell’impresa esecutrice. Con maggiore precisione, è da escludere che la delega in tema di sicurezza possa essere attribuita dal committente ad un responsabile dei lavori individuato nel datore di lavoro dell’impresa esecutrice.”

Appurato questo, la questione si sposta adesso su un altro aspetto. Se è vero che controllore e controllato non possono essere lo stesso soggetto, ci si chiede se sia necessario estendere questa conclusione anche alla possibilità di ricevere l’incarico di Responsabile dei lavori da parte di Coordinatore in fase di progettazione, Coordinatore in fase di esecuzione, Progettista e Direttore dei lavori. Come appare evidente dall’analisi del D.lgs. n. 81/2008, è compito del Responsabile dei lavori vigilare e valutare che le figure sopracitate agiscano nel miglior modo possibile nel rispetto degli standard di sicurezza. Pertanto, anche in questo caso ci sarebbe chi “controlla” e chi è “controllato”. Tuttavia, non ci sono chiare risposte a questo dubbio.

Ad ogni buon conto, parrebbe che la risposta al quesito sia positiva, ossia che sia possibile da parte di queste figure assumere l’incarico di Responsabile dei lavori. Ciò per due ragioni: la prima viene direttamente dalla generica definizione più volte ripresa dell’art. 89 del detto D.lgs., la quale non prevede (apparentemente) limitazioni di alcun tipo; la seconda si basa su considerazioni storiche, anteriori rispetto all’introduzione del D.lgs. 106/2009. Prima dell’introduzione di quest’ultimo, come si è già avuto modo di dire, il Responsabile dei lavori coincideva con il Progettista per la fase di progettazione dei lavori e con il Direttore dei lavori per la fase esecutiva. Si è reso in seguito doveroso svincolare queste figure da tale incombenza a seguito delle numerose rimostranze pervenute, in quanto molti professionisti, senza voler rinunciare agli incarichi loro conferiti, rifiutavano di assumere la veste di Responsabile dei lavori. Per risolvere tale problema, la stessa è stata resa a sé stante, ciò essenzialmente separata da quella del Direttore dei lavori e del Progettista.

In virtù di quanto detto, si giunge dunque a due considerazioni finali.

La prima riguarda il dato storico analizzato. Se infatti vi è un precedente dove effettivamente Direttore dei lavori e Progettista coincidevano con la figura di Responsabile dei lavori, ciò non si può dire per il Coordinatore in fase di progettazione e per il Coordinatore in fase di esecuzione. Pertanto, vi sono meno dubbi sulle prime due figure, qualcuno in più sulle ultime due.

La seconda considerazione verte sulla “creazione” della figura di Responsabile dei lavori avvenuta con il D.lgs. 106/2009. Se infatti il legislatore ha ritenuto opportuno separare le suddette figure, potrebbe apparire un controsenso assegnare di nuovo tali incarichi al Direttore dei lavori e al Progettista. Tuttavia, se si guarda alla ratio di tale cambiamento, allora parrebbe quasi preferibile individuare la figura del Responsabile dei lavori nelle dette due.

Superbonus 110%: l’amministratore del condominio come Responsabile dei lavori

Sino ad ora si è parlato in via quasi esclusiva del Responsabile dei lavori. Tuttavia, è necessario analizzare anche la figura del Committente, in quanto entrambe sono estremamente legate l’una all’altra.

Riprendendo l’art. 89 del D.lgs. n. 81/2008, al comma secondo, vi è la seguente definizione: “il committente è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto”. Come si può dunque evincere, egli è il soggetto per conto del quale vengono effettivamente realizzati i lavori.

Orbene, se l’immobile oggetto dei lavori fosse di un unico proprietario, sia esso un edificio o un appartamento, non ci sarebbero particolari criticità nell’individuare il Committente.

Tuttavia, le cose non sono così semplici nell’ambito dei lavori riguardanti un condominio che per sua natura presenta più proprietari. In tal caso, chi dovrebbe essere il committente dell’opera? Chi dovrebbe rispondere nel caso in cui avvenga un incidente nel cantiere da cui si determina un infortunio sul lavoro?

In soccorso a questi dubbi viene la già citata Circolare del Ministero del Lavoro n.41/1997, la quale stabilisce che: “il committente deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili. Pertanto, nell’ambito delle persone giuridiche pubbliche o private, tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori”.

Da questa breve definizione, si può quindi giungere fiduciosamente ad una conclusione. Se si parla di un condominio senza amministratore, il Committente sono tutti i condòmini con lo stesso livello di responsabilità. Se invece si tratta di un condominio con amministratore, le cose sono meno semplici. Risulta infatti palese che il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata sia il condominio, inteso come l’insieme di tutti i condòmini, i quali non solo ricevono il beneficio, ma votano a favore per l’esecuzione dei lavori. Tuttavia, è compito dell’amministratore dare seguito alla delibera assembleare, diventando per questo motivo il Committente di fatto.

Comunque sia, a fugare ogni dubbio è la risposta del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale ad un quesito del 2010: “nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. sui cantieri mobili o temporanei, l’amministratore è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo”.

A ribadire quanto appena affermato ci pensa la Corte di Cassazione, Sezione III Penale – Sentenza n°43500 del 21 Settembre 2017, della quale si riporta uno stralcio: “l’amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio è tenuto, quale committente, all’osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico professionale dell’Impresa appaltatrice (Sez.3, n.42347 del 18/9/2013, Rv.257276), essendo titolare di un obbligo di garanzia, quanto alla conservazione e manutenzione delle parti comuni dell’edificio condominiale, ai sensi dell’art.1130 Codice Civile (Sez.4, n.39959 del 23/9/2009)”.

Alla luce di questa disamina, risulta pacifico che nella quasi totalità dei casi è l’amministratore di condominio il Committente dei lavori. Ciò detto, si ricordi allora che l’art. 89 stabilisce che il Responsabile dei lavori è un soggetto scelto dal Committente, chiamato a svolgere tutte quelle funzioni che si sono in parte viste in precedenza. Inoltre, risulta importante sottolineare come quella del Responsabile dei lavori non sia una figura che debba essere obbligatoriamente scelta: se infatti il Committente non procede con la nomina di tale figura, tutte gli oneri in capo al Responsabile dei lavori ricadranno sullo stesso nella loro interezza. Pertanto, si può quindi rispondere in senso positivo ad un quesito più volte posto: l’amministratore di condominio, in qualità di committente, può svolgere il ruolo di Responsabile dei lavori; anzi, non solo è possibile, ma necessario quando non sia nominato un soggetto diverso.

Ciò chiarito, si può passare a rispondere ad un’altra domanda logicamente successiva a quanto detto: l’amministratore, che già percepisce un guadagno dalla sua attività in quanto tale, può richiedere un ulteriore compenso per l’attività di Responsabile dei lavori, considerando che lo stesso, in caso di mancato nomina di un soggetto terzo, è comunque obbligato ad assumere tale veste?

La risposta a tale quesito è stata fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel documento “FAQ Versione III aggiornata al 24 novembre 2020”, in risposta alle numerose richieste di chiarimento in merito a vari ambiti del Superbonus 110%: “si ricorda infine che il compenso dell’amministratore di condominio può diventare detraibile se lo stesso viene nominato responsabile dei lavori e il compenso aggiuntivo viene fatturato separatamente e corrisposto come committente e responsabile dei lavori. In questo caso, infatti, diventa una spesa strettamente correlata all’esecuzione delle opere agevolabili e riferibile ad una prestazione professionale che si discosta dai compiti che ricadono sugli amministratori di condominio”.

Quanto riportato chiude quindi il cerchio in merito ai diversi quesiti intorno alla possibilità dell’amministratore di condominio di assumere l’incarico di Responsabile dei lavori. Egli può quindi rivestire tale veste e vedersi riconosciuto un compenso per questa sua attività purché, ovviamente, egli sia un professionista fornito di adeguate competenze ed in grado di poter emettere regolare fattura.

Tali considerazioni devono, infine, essere quindi estese anche a coloro che decidono di rivestire il ruolo di Responsabile dei lavori pur rivestendo altre qualifiche professionali quali il Direttore dei lavori, Progettista, Coordinatore in fase di progettazione e Coordinatore in fase di esecuzione. Costoro, potranno infatti chiedere un ulteriore compenso per questa attività con una separata fattura.

Tale fattura corrisponderà ad un importo variabile in misura percentuale sul valore totale dei lavori da eseguirsi. Al riguardo non esistono riferimenti certi, benché nella prassi si può oggettivamente constatare che il compenso richiesto dal Responsabile dei lavori oscilli tra l’1,5 ed il 3%. Tuttavia, è importante segnalare come “La Rete Professioni Tecniche (RPT)”, un’associazione fondata nel 2013 che riunisce 9 Consigli nazionali di Ordini e Collegi professionali di area tecnica e scientifica, ha di recente presentato un documento nel quale vengono fornite delle linee guide in merito alla determinazione dei corrispettivi per il Superbonus. In questo testo, parrebbe che il compenso per il ruolo di Responsabile dei lavori possa giungere fino al 5% dell’importo complessivo dei lavori.

Source: filodiritto.com

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