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Superbonus 110%: in arrivo la CILAS, problemi e possibili soluzioni – Lavori Pubblici

Benché il Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis)
sia immediatamente in vigore, buon senso impone di attendere la
conversione in legge onde evitare un cambio di direzione (o
addirittura un’inversione a u) in corso d’opera. Ed è così che il
mondo delle costruzioni è in attesa di un nuovo modello che con
ogni probabilità sarà ribattezzato CILAS, la comunicazione di
inizio lavori asseverata per il superbonus 110%.

Superbonus 110% e Comunicazione di inizio lavori
asseverata

Un modello necessario a seguito della modifica apportata
dall’art. 33 del Decreto Semplificazioni-bis che per aggirare il
problema legato alle tempistiche per le verifiche di conformità
urbanistiche-edilizie, ha sostituito il comma 13-ter dell’art. 119
del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Nella sua nuova versione, il comma 13-ter ha previsto che tutti
gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali del 110% senza
demolizione e ricostruzione possono essere considerati
manutenzione straordinaria che necessita di una
particolare Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) in cui
sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto
la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del
provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è
attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente
al 1° settembre 1967 (attestazione a cura dell’interessato).

Inoltre questa nuova CILA, da noi ribattezzata
CILAS (Comunicazione di Inizio Lavori
Asseverata per il Superbonus
), non richiederà più
l’attestazione da parte dell’interessato sullo stato legittimo di
cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del DPR n. 380/2001 (Testo
Unico Edilizia). Ma soprattutto la presenza di eventuali abusi non
causerà la decadenza della detrazione fiscale come previsto
dall’art. 49 del Testo Unico Edilizia.

Speciale Superbonus

La perdita del Superbonus 110%

Le uniche cause che comporteranno la perdita del superbonus
saranno:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione
    dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha
    consentito la legittimazione ovvero dell’attestato che la
    costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre
    1967;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni previste per il
    superbonus dall’art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio.

I problemi

Resta un grande e grosso problema. L’ultimo periodo del nuovo
comma 13-ter prevede che “Resta impregiudicata ogni valutazione
circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento
“. Ciò
significa:

  • da una parte che le modifiche non avranno l’effetto condono su
    eventuali abusi edilizi presenti;
  • dall’altra che la CILA autodenuncerà l’interessato al SUE nel
    caso gli elaborati grafici rappresentino delle difformità rispetto
    all’ultimo titolo edilizio.

Vi è, infine, un’altra problematica relativa alla necessità di
aggiornare l’agibilità e, quindi, presentare una nuova segnalazione
certificata che al suo interno, tra le altre cose, attesta anche la
conformità urbanistica-edilizia dell’immobile.

Le possibili soluzioni

A questo punto, se l’obiettivo è riqualificare energeticamente e
strutturalmente gli immobili prescindendo dalla loro conformità
urbanistica-edilizia, il Governo potrebbe seriamente pensare ad
alcune deroghe a tempo (valide unicamente per gli interventi che
accedono al superbonus) per le quali:

  1. la CILAS dovrà asseverare unicamente l’intervento e il rispetto
    della normativa energetica, strutturale, impiantistica;
  2. il tecnico si sostituirà a tutti gli effetti allo Sportello
    Unico Edilizia che di contro non potrà più verificare (neanche a
    campione) le CILAS;
  3. resta fermo il diritto di terzi;
  4. non vi è più l’obbligo di presentare una nuova SCA.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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