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Superbonus 110% in CILA per interventi su parti strutturali e prospetti – Lavori Pubblici

Dopo il voto di
fiducia da parte della Camera dei Deputati
, è previsto per
oggi, in Commissione Affari costituzionali del Senato, l’avvio
dell’esame del Disegno di Legge n. 2332, di conversione, con
modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure
” (c.d.
Decreto Semplificazioni-bis).

La conversione in legge del Semplificazioni-bis e il
Superbonus

Conversione che dovrà arrivare entro il 30 luglio 2021 e che
quindi obbligherà il Senato ad un nuovo voto di fiducia che non
potrà che confermare le disposizioni contenute nel testo approvato
alla Camera.

Con il Semplificazioni-bis continua il percorso di modifica
delle detrazioni fiscali messe a punto dall’art. 119 del Decreto
Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio). Dopo la
sua conversione in legge, il Decreto Rilancio ha avviato un
percorso di modifica per semplificare e correggere molte delle
difficoltà che in corso d’opera sono emerse.

Prima tappa di questo percorso è stato l’ampliamento della
platea di beneficiari, ammettendo le detrazioni
fruite per le parti comuni degli edifici
plurifamiliari
anche se sulle parti private erano presenti
degli abusi edilizi. Ricordiamo, infatti, che fu
proprio Decreto-Legge 14 agosto
2020, n. 104
(c.d. Decreto Agosto), convertito con
modificazioni dalla Legge 13
ottobre 2020, n. 126
, ad aggiungere all’art. 119 il
comma 13-ter. Furono chiariti, tra gli altri,
anche alcuni dubbi applicativi relativi all’accesso
autonomo
delle unità immobiliari e alle deliberazioni
delle assemblee di condominio.

Al Decreto Agosto seguirono poi altri provvedimenti
correttivi:

Un nostro approfondimento è già entrato nel merito di
tutte le modifiche che saranno in vigore
dopo la conversione in
legge del D.L. n. 77/2021.

Speciale Superbonus

Superbonus 110%: la CILA per interventi su parti strutturali e
prospetti

Vale la pena evidenziare un aspetto molto importante relativo
alla sostituzione integrale del comma 13-ter e alle modifiche
apportate in legge di conversione. Piccole importanti modifiche di
cui è utile chiarire la ratio.

L’attuale versione (pre conversione) del comma 13-ter
prevede:

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con
esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione
degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono
realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo
abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto
d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata
completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La
presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato
legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli
interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio
fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti
casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo
periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma
14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità
dell’immobile oggetto di intervento.
“.

Nella versione post legge di conversione sono state apportate
due piccole modifiche:

  • il primo periodo diventa: “13-ter. Gli interventi di cui al
    presente articolo, anche qualora riguardino le parti
    strutturali degli edifici o i prospetti
    , con esclusione di
    quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici,
    costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili
    mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)”…
  • nell’ultimo periodo viene corretto un refuso eliminando la
    frase “Resta impregiudicata ogni valutazione circa la
    legittimità dell’immobile oggetto di intervento”
    riportata nel
    nuovo comma 13-quaterFermo restando quanto
    previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione
    circa la legittimità dell’immobile oggetto di
    intervento
    “.

Perché questa modifica

Gli interventi sul prospetto sono stati spesso oggetto di
discussione sulla necessità di un titolo edilizio (permesso di
costruire, SCIA leggera o pesante) o di una semplice comunicazione
(comunicazione di inizio lavori asseverata, CILA). Discussioni che,
però, non hanno mai uniformato a livello nazionale l’operato degli
sportelli unici per l’edilizia. Ricordiamo, infatti, che le norme
per il governo del territorio sono concorrenti tra Stato e
Regioni.

Fatto sta che proprio l’intervento sulle facciate (ovvero uno
dei principali che accedono al superbonus) potrebbe rientrare in
quelli di cui all’art. 6 (Attività edilizia libera), 6-bis
(Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori
asseverata), 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire),
22 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio
attività) e 23 (Interventi subordinati a segnalazione certificata
di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire) del
DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Per quale motivo? I motivi sono molteplici, alcuni di
natura oggettiva riguardano la tipologia di
intervento, se questo può essere considerato manutenzione ordinaria
o straordinaria e se coinvolge parti strutturale, altri di
natura soggettiva si riferiscono
al processo di recepimento nelle Regioni e negli stessi
sportello unico edilizia locali (se non addirittura
all’interpretazione del tecnico istruttore della pratica).

CILA Superbonus

La modifica apportata dal legislatore nazionale con la legge di
conversione è dirompente perché, fatta esclusione per gli
interventi che necessitano di demolizione e ricostruzione
dell’edificio, ammette a CILA tutti gli interventi edilizi che
accedono al superbonus 110% anche nel caso in cui si interviene su
parti strutturali e prospetti.

Tra le altre cose, il Dipartimento
della Funzione pubblica
ha anticipato la prossima pubblicazione
(dovrebbe arrivare insieme alla legge di conversione del Decreto
Rilancio) di un modello di CILA-Superbonus unico a
livello nazionale. Anche si, in realtà, non è ancora chiaro se
questo modello sarà immediatamente in vigore e utilizzabile dagli
Sportelli Unici per l’Edilizia o se si dovranno attendere i
recepimenti regionali (e noi siamo più verso questa soluzione che
necessiterà di più tempo).

Conclusioni

Ben vengano le semplificazioni e i modelli unici nazionali. Si
spera che questi modelli siano immediatamente recepiti dalle
Regioni e che il Dipartimento per la funzione pubblica si occupi
pure di preparare delle istruzioni a supporto sia di chi le
pratiche le deve presentare che di chi le deve ricevere e
controllare.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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