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Superbonus 110%: in Gazzetta Ufficiale le modifiche al Decreto Rilancio – Lavori Pubblici

Il calendario prevedeva una conversione in legge entro il 30
luglio 2021 e così è stato. Approda sul Supplemento Ordinario n. 26
alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021
la Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure
“. Unitamente alla Legge di conversione, sulla
Gazzetta Ufficiale anche il testo coordinato del
Decreto Legge n.
77/2021
 (Semplificazioni-bis).

Il Superbonus 110%: problematiche e correttivi

Una conversione che tutti gli operatori del settore attendevano
soprattutto per le norme tese a migliorare e semplificare la
fruizione degli incentivi fiscali messi a punto dall’art. 119 del
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Il Superbonus 110%,
una detrazione fiscale dalla potenza straordinaria soprattutto se
accoppiata al sistema di opzione alternativa (sconto in fattura e
cessione del credito), ha infatti mostrato sin dalla sua nascita
evidenti criticità dovute principalmente ad alcuni fattori
determinanti:

  • lo stato di conformità urbanistica-edilizia del costruito
    italiano;
  • una normativa edilizia dubbia e piena zeppa di interpretazioni “locali”;
  • la scarsa propensione della pubblica amministrazione a
    digitalizzare e rendere veloci alcuni adempimenti.

Proprio per questo il legislatore, sin dal primo correttivo (Il
D.L. n. 104 pubblicato a metà agosto 2020), ha provato ad
intervenire sulle prime e più semplici criticità:

  • la definizione di accesso autonomo;
  • lo stato legittimo delle “parti comuni” degli edifici
    plurifamiliari;
  • l’approvazione delle delibere in condominio;
  • una specifica per l’esclusione dal bonus degli immobili in
    categoria catastale A/9.

Dopo il primo correttivo sono arrivate le modifiche:

  • della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
  • del Decreto Legge n. 59/2021 convertito in Legge n.
    101/2021;
  • del Decreto Legge n. 77/2021 convertito il Legge n.
    XXX/2021.

Il superbonus 110%: le modifiche più rilevanti post
Semplificazioni-bis

Tra le modifiche all’art. 119 del Decreto Rilancio apportate in
sede di conversione in legge del Semplificazioni-bis, vi è
certamente quella relativa ai nuovi commi 13-ter, 13-quater e
13-quienquies che prevedono:

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche
qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i
prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la
ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione
straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del
titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile
oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata
completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La
presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato
legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli
interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio
fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti
casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo
periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma
14.
“.

“13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter,
resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità
dell’immobile oggetto di intervento”.

13-quinquies. In caso di opere già classificate come
attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è
richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti
in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e
costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta,
alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio
attività di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
“.

La CILA Superbonus

Su questi 3 importanti commi è possibile fare alcune
considerazioni sugli interventi di superbonus senza demolizione e
ricostruzione dell’intero edificio:

  • gli interventi possono essere considerati interventi di
    manutenzione straordinaria;
  • gli interventi possono essere avviati a seguito di
    presentazione della CILA-Superbonus;
  • la CILA-Superbonus non richiede l’attestazione dello stato
    legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del
    Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  • l’agevolazione non decade in presenza di abusi ma solo nei casi
    a), b), c) e d) previsti al comma 13-ter;
  • la CILA-Superbonus non sana eventuali abusi edilizi
    presenti;
  • gli interventi di edilizia libera realizzati contestualmente
    possono essere descritti all’interno della CILA-Superbonus;
  • eventuali varianti possono essere integrate a fine lavori
    all’interno della CILA-Superbonus;
  • alla fine dei lavori non è richiesta la SCA (Segnalazione
    Certificata di Agibilità).

Superbonus 110% e stato legittimo

Concludo ribadendo un concetto da me scritto e detto tante
volte. Con il nuovo comma 13-ter il legislatore ha voluto operare
una divisione tra norme di natura fiscale ed edilizie. Gli abusi
edilizi adesso non sono più causa di decadenza del superbonus e la
nuova CILAS non dovrà riportare lo stato legittimo. Ciò, però, non
significa che lo stato legittimo non sia più necessario. Una CILAS
che rappresenti uno stato di fatto con abusi non determinerà la
decadenza del superbonus ma avrà come necessaria conseguenza
l’intervento repressivo da parte della pubblica amministrazione. A
voi le deduzioni…

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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