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Superbonus 110%: la check list degli adempimenti per le unifamiliari – Lavori Pubblici

Superbonus 110%: la check list degli adempimenti per le unifamiliari - Lavori Pubblici

Benché fissare dei concetti sul superbonus 110% sia come voler
dare con le mani una forma definita ad un liquido, arrivati a fine
giugno 2022 è possibile tracciare una sorta di check list degli
adempimenti su cui fare attenzione.

Superbonus 110% e unifamiliari: professionisti e imprese

Nel caso dei soggetti beneficiari di cui all’art. 119, comma 9,
lettera b) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ovvero
le persone fisiche per interventi su edifici unifamiliari (da
alcuni chiamati erroneamente “villette”), la prima cosa è scegliere
con cura professionisti e imprese.

Il professionista dovrà:

  • essere abilitato alla professione;
  • possedere una assicurazione professionale se deve occuparsi di
    attività di asseverazione o attestazione.

Per quanto riguarda le imprese, occhio a scegliere quella giusta
perché dal 27 maggio 2022 vige l’obbligo di applicazione del
contratto collettivo nazionale del lavoro edilizia in caso di
lavori che accedono ai principali bonus edilizi di importo
superiore a 70.000 euro.

Come recentemente specificato dall’Agenzia delle Entrate con la
circolare
n. 19/E del 2022
, l’impresa che esegue opere di importo
superiore a 70.000 euro è tenuto a indicare nel contratto di
prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di
affidamento dei lavori) che i lavori edilisono eseguiti in
applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale
e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’impresa dovrà anche avere il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (Durc) in regola perché come chiarito dalla Commissione nazionale
paritetica delle Casse edili (CNCE)
, gli effetti della mancanza
della congruità potrebbero indirettamente riflettersi anche sul
mancato riconoscimento dei benefici previsti in materia di
detrazioni fiscali. L’art. 5, comma 6, del DM n. 143/21 dispone
infatti che “In mancanza di regolarizzazione, l’esito della
verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e
privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive
verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per
l’impresa affidataria del Durc on-line (…)”. Si verificherebbe,
dunque, la previsione di cui all’art. 4 del DM 41/98 Iettera d)
“Casi di diniego della detrazione”, la quale stabilisce che “La
detrazione non è riconosciuta in caso di: d) violazione delle norme
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di
lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive
accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione
regionale delle entrate territorialmente competente
”.

Superbonus 110% e unifamiliari: procedura edilizia

A questo punto si passa alla procedura edilizia da seguire e
anche qui occorre fare molta attenzione. Si parte dal presupposto
che il professionista incaricato conosca molto bene non solo le
procedure edilizie ordinarie previste dal d.P.R. n. 380/2001 (Testo
Unico Edilizia) ma anche le particolarità, eccezioni e deroghe
stabilite all’interno dell’art. 119, comma 13-ter del Decreto
Rilancio. Tale comma stabilisce, infatti, che gli interventi di
superbonus 110% che non prevedono la demo-ricostruzione
dell’edificio possano essere considerati “manutenzione
straordinaria” per la quale si utilizza una particolare
comunicazione di inizio lavori asseverata, la CILA-Superbonus o
CILAS.

CILAS che rappresenta un documento fondamentale per avere
accesso al superbonus 110%. Lo stesso comma 13-ter, derogando anche
alle cause di decadenza stabilite all’art. 49 del testo unico
edilizia, prevede che il bonus decade proprio in caso di mancata
presentazione della CILAS che diventa condizione necessaria.

Superbonus 110% e unifamiliari: requisiti minimi

Sia per gli interventi di ecobonus 110% che per quelli di
sismabonus 110% è previsto il rispetto di alcuni requisiti minimi
stabiliti rispettivamente:

  • dal Decreto MiSE Requisiti tecnici 6 agosto 2020;
  • dal Decreto MIT n. 58/2017.

Per gli interventi di ecobonus 110% si deve inoltre:

  • produrre APE pre e APE post;
  • dimostrare il doppio salto energetico;
  • accertare l’utilizzo di materiali isolanti che rispettano i
    CAM, nel caso di isolamento termico a cappotto.

Per gli interventi di sismabonus 110% fare attenzione all’invio
al SUE dell’asseverazione tecnica del rispetto dei requisiti minimi
di progetto (da allegare alla CILAS), che non potrà essere
effettuata oltre l’inizio dei lavori. Per questa tipologia di
intervento, il DM n. 48/2017 prevede:

  • l’allegato B contenente l’asseverazione del progettista
    relativa alla classificazione sismica dell’edificio;
  • l’allegato B-1 contenente l’asseverazione del direttore dei
    lavori;
  • l’allegato B-2 contenente l’asseverazione del collaudatore
    statico;
  • l’allegato 1 contenente l’attestazione del direttore dei lavori
    rilasciata per gli stati d’avanzamento dei lavori.

Superbonus 110% e unifamiliari: la congruità delle spese

Per il superbonus 110% è sempre previsto l’asseverazione di
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati deve essere acquisita sia nel caso di utilizzo delle
opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) che
nel caso di fruizione diretta della detrazione nella dichiarazione
di redditi.

Per gli interventi di efficientamento energetico le
asseverazioni del rispetto dei requisiti minimi e della congruità
delle spese sono trasmesse all’Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA)

Superbonus 110% e unifamiliari: il visto di conformità

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti
indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del
regolamento recante modalità per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta
regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei
centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997.

L’obbligo di richiedere il visto di conformità viene escluso nel
caso in cui il contribuente scelga di usufruire della detrazione
del 110% nella dichiarazione dei redditi e presenti
quest’ultima:

  • direttamente all’Agenzia delle Entrate (attraverso il modello
    730 o il modello Redditi persone fisiche)
  • tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale
    (modello 730).

Superbonus 110% e unifamiliari: il cartello di cantiere

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto l’obbligo di esporre
presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un
cartello nel quale deve essere indicata anche la seguente dicitura:
“Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, superbonus 110% per interventi di efficienza
energetica o interventi antisismici”.

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