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Superbonus 110%: la Corte dei Conti denuncia comportamenti poco virtuosi – Lavori Pubblici

Da una parte l’interesse generato per una agevolazione fiscale
senza precedenti, dall’altra i vincoli temporali, i dubbi e le zone
d’ombra, sono i motivi principali che hanno determinato
comportamenti poco virtuosi da parte di alcune imprese del settore
edilizia nell’utilizzo del superbonus 110%.

Superbonus 110%: la Corte dei Conti sulla Legge di Bilancio
2022

Ad evidenziarlo è stata la Corte dei Conti in audizione il
Commissioni riunite Bilancio del Senato e della Camera dei Deputati
durante la seduta n. 30 del 23 novembre 2021 sul Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e Bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024.

Non poteva mancare un commento all’articolo 9 dell’attuale
disegno di legge di bilancio che interviene sugli strumenti di
incentivazione degli interventi di riqualificazione energetica e di
recupero del patrimonio edilizio (insieme ad altri incentivi mirati
al migliorare l’efficienza energetica e il verde), in prevalenza
operando una ridefinizione dei termini di scadenza e una revisione
dell’entità delle detrazioni dei bonus edilizi.

Secondo la Corte dei Conti, tra le modifiche all’art. 119 del
D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) più significative per il
superbonus 110%:

  • la proroga al 31 dicembre 2022 degli interventi effettuati
    dalle persone fisiche, di cui al comma 9, lett. b) che risultavano
    già avviati al 30 settembre 2021;
  • il prolungamento al 2023 degli interventi effettuati dai
    condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lett. b), per
    i quali si introduce, tuttavia, un décalage dell’entità della
    detrazione per i due anni successivi (70 per cento per le spese
    sostenute al 31 dicembre 2024 e 65 per cento al 31 dicembre
    2025);
  • il limite ISEE di 25mila euro per i contribuenti che hanno
    effettuato interventi sugli immobili adibiti ad abitazione
    principale i quali possono godere di una proroga fino al 31
    dicembre 2022;
  • la proroga al 31 dicembre 2023 per gli immobili di proprietà
    delle cooperative nei casi in cui alla data del 30 giugno 2023 sia
    stato effettuato il 60% dei lavori.

Altre interessanti modifiche riguardano gli altri bonus edilizi,
per i quali sono state estese fino al 2024 le opzioni alternative
(sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121,
comma 1 del Decreto Rilancio, e il bonus facciate esteso anche al
2022 ma con un’aliquota del 60%.

La ripresa del settore delle costruzioni

La Corte dei Conti ha evidenziato come le semplificazioni
introdotte nell’ultimo periodo siano servite ulteriormente per
stimolare l’utilizzo del superbonus 110%. Gli ultimi dati Istat del
secondo trimestre 2021 sul settore delle costruzioni hanno
confermato una dinamica particolarmente positiva, sia nel confronto
con i valori dello stesso periodo del 2020 (+55,6 per cento, +58,3
per cento quelli in abitazioni e +52,9 per cento quelli in
fabbricati non residenziali e altre opere), sia rispetto a quelli
del 2019 (+13 per cento), non condizionati dalle restrizioni
emergenziali dettate dalla pandemia.

A conferma della graduale ripresa del settore delle costruzioni,
stime preliminari del Cresme indicano per l’anno in corso un
aumento degli investimenti in costruzioni del 17,6% rispetto
all’anno precedente. Tale crescita risulta trainata soprattutto
dalla componente di rinnovo residenziale (+25,2 per cento).

Interessanti anche i dati monitorati da Enea sugli interventi di
riqualificazione energetica (Ecobonus). Al 31 ottobre 2021,
risultano in corso di realizzazione 57.664 interventi edilizi
incentivati (in termini di asseverazioni depositate) per un
ammontare di circa 9,7 miliardi di investimenti ammessi a
detrazione. Si tratta di una risposta particolarmente vivace da
parte di una settore che ad aprile 2021 registrava interventi
incentivati (dal superbonus 110%) pari a 13.000 asseverazioni
protocollate e investimenti ammessi a detrazione di circa 1,8
miliardi.

Soltanto tra i mesi di settembre e ottobre si sono registrati
quasi 11.500 nuovi interventi. I lavori interessano prevalentemente
edifici unifamiliari (circa il 60 per cento del totale) e unità
immobiliari indipendenti (34,6 per cento), ma continuano a crescere
anche i condomini (14,5 per cento) che hanno raddoppiato il numero
degli interventi rispetto a gennaio dello stesso anno e soprattutto
segnalano lavori con importi medi di maggiore entità (oltre 570
mila euro) rispetto a quelli delle singole abitazioni (pari a circa
90 mila euro).

I comportamenti poco virtuosi e l’attività di vigilanza

Benché i dati siano certamente positivi, la Corte dei Conti
evidenzia pure che l’intensità della reazione del mercato agli
incentivi fiscali, da un canto, e gli stretti vincoli temporali
imposti dalle misure, dall’altro, hanno determinato comportamenti
poco virtuosi da parte di alcune imprese del settore.

Le stesse associazioni di categoria hanno segnalato in occasione
di diverse audizioni parlamentari come in questi ultimi mesi non
sempre sono stati garantiti livelli adeguati di legalità e di
sicurezza nei cantieri, oltre a rilevarsi comportamenti fraudolenti
nell’impiego delle misure agevolative.

Sarebbe necessario, pertanto, alla luce della particolare
risposta del mercato, rendere più intensa e rapida l’azione che
l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha recentemente avviato,
attivando una campagna straordinaria di vigilanza nel settore
dell’edilizia. Al riguardo, l’Ispettorato ha predisposto (nota
protocollare n. 6023 del 27 agosto 2021) specifiche istruzioni alle
strutture territoriali mirate a contrastare le possibili devianze
che possono incidere sul corretto svolgimento dei rapporti di
lavoro nei cantieri.

L’attività di vigilanza, programmata per l’ultimo quadrimestre
del 2021 dovrebbe riguardare le aziende mai ispezionate, quelle c.d
“dormienti”, che hanno riavviato le attività stimolate
dall’applicazione del superbonus 110%, le aziende interessate
dall’istituto del distacco transnazionale, le imprese in rete che
operano nel settore, quelle caratterizzate dalla maggiore
probabilità di rischio infortunistico connesso alla rotazione del
personale impiegato, nonché i cantieri che prevedono la compresenza
di più imprese.

Il Superbonus e il Decreto anti-frode

L’altro ambito di possibili comportamenti illegali legati alle
misure di incentivazione del mercato delle costruzioni, con
ricadute importanti sulla finanza pubblica, riguarda alcuni casi di
pratiche di concorrenza sleale e addirittura frodi segnalate,
seppure con quantificazioni ancora non disponibili, dall’Agenza
delle Entrate.

Di rilievo, in tal senso, l’approvazione da parte del Consiglio
dei Ministri del Decreto- Legge 11 novembre 2021, n. 157 (c.d.
Decreto anti-frode) finalizzato a contrastare i comportamenti
fraudolenti nell’utilizzo dei benefici fiscali. Il provvedimento
introduce disposizioni mirate a garantire il corretto impiego nella
dichiarazione dei redditi ovvero tramite cessione del
credito/sconto in fattura, di alcune agevolazioni per interventi
sugli immobili.

Tra i principali interventi vi sono:

  • l’estensione dell’obbligo del visto di conformità ai bonus per
    i quali lo stesso non era previsto fino ad oggi;
  • la fissazione, per alcuni beni, di valori massimi cui far
    riferimento per attestare la congruità delle spese;
  • l’introduzione di un sistema di controllo preventivo che
    permetta all’Agenzia delle entrate la verifica della correttezza
    delle operazioni, con facoltà di sospendere, fino a trenta giorni,
    gli effetti delle comunicazioni delle cessioni e delle opzioni che
    presentano “profili di rischio”;
  • la previsione del divieto per gli intermediari bancari e
    finanziari (articolo 3, d.lgs. n. 231/2007) di procedere
    all’acquisizione dei crediti, se ricorrono i presupposti di
    operazioni sospette per le quali sussistono gli obblighi di
    segnalazione all’Unità di informazione finanziaria (articoli 35 e
    42, d.lgs. n. 231/2007).

Per lo svolgimento delle attività di controllo, infine,
l’Agenzia delle Entrate potrà avvalersi dei poteri istruttori
previsti in materia di imposte dirette e di IVA e, per il recupero
degli importi dovuti procedere con un atto di recupero impugnabile
innanzi alle Commissioni tributarie.

In sostanza, l’azione del legislatore volta a rinnovare con
alcuni correttivi le agevolazioni edilizie, nel quadro di un solido
sistema di vigilanza e di controllo dei comportamenti fraudolenti,
oltre a rendere più certe le valutazioni sulle dimensioni
finanziarie delle misure in termini di impatti sulla finanza
pubblica, potrebbe permettere di programmare eventuali nuovi e
diversi strumenti di intervento, volti a coadiuvare politiche più
incisive di riduzione delle emissioni di CO2.

L’impatto sulla finanza pubblica

In riferimento all’impatto economico del superbonus 110% sulla
finanza pubblica, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la
registrazione contabile, secondo la classificazione economica
europea (SEC2010) del “Bonus 110 per cento” è ancora in corso di
valutazione da parte della Commissione europea.

La Commissione si è riservata di introdurre, nell’ambito della
prossima edizione del Manual on Government Deficit and Debt (MGDD),
una guida metodologica specifica mirata a coprire la casistica
relativa ai crediti d’imposta trasferibili e non trasferibili. La
questione assume profili rilevanti per l’inquadramento economico
della misura, considerando che l’incertezza legata alla
classificazione ha indotto il legislatore a richiedere
approfondimenti, nell’ambito di specifiche sessioni di audizioni,
relativamente agli impatti sulla spesa pubblica.

A tale proposito Eurostat ha ritenuto di poter accettare,
seppure temporaneamente, la decisione dell’autorità statistica di
considerare il “Bonus 110 per cento” come un credito d’imposta
“non-payable” (a riduzione delle entrate fiscali per la quota
detraibile nell’anno) da registrare, pertanto, nei conti nazionali
proporzionalmente agli anni di fruizione dei crediti di imposta.
Contestualmente, Eurostat ha però specificato che la possibilità di
trasferire il “Bonus 110 per cento” da un beneficiario originario a
terzi, (prevedendo anche trasferimenti “multipli”), potrebbe
configurare la misura come un “caso limite”, non chiaramente
interpretabile, pertanto, come un credito d’imposta
“non-payable”.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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