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Superbonus 110%: la proroga senza cessione a cosa serve? – Lavori Pubblici

È in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il nuovo
provvedimento d’urgenza
approvato dal Consiglio dei Ministri n.
75 che, tra le altre cose, prorogherà la scadenza del superbonus
prevista per gli edifici unifamiliari e che “dovrebbe” intervenire
con una nuova modifica al meccanismo delle opzioni alternative
(sconto in fattura e cessione del credito).

La cessione del credito

Ed è proprio il meccanismo di cessione del credito a destare più
di una preoccupazione all’intero comparto edile che nel primo
quadrimestre 2022 si è trovato a vivere uno tsunami normativo che
ha già spazzato via l’effetto “rilancio” arrivato con il Decreto
Legge n. 34/2020 e la nascita delle detrazioni fiscali del 110%
(superbonus).

Nato come vero e proprio motore per il rilancio dell’edilizia,
nella sua versione iniziale il meccanismo delle opzioni alternative
prevedeva la possibilità:

  • di scontare l’importo della fattura dei fornitori con
    possibilità per questi ultimi di utilizzare direttamente la
    detrazione indiretta maturata o cederla ulteriormente senza
    limiti;
  • di cedere la detrazione senza alcun limite.

Dalla sua versione iniziale, il Governo Draghi, dopo aver
pubblicato un primo pacchetto di misure anti-frode che hanno esteso
i controlli (visto di conformità e asseverazione di congruità delle
spese) a tutti gli altri bonus che utilizzano le opzioni
alternative, ha intervenuto con:

Ad oggi lo stato dell’arte normativo relativo all’art. 121,
comma 1 del Decreto Rilancio prevede le seguenti possibilità:

  • sconto in fattura con possibilità:
    • di una prima cessione libera;
    • di ulteriori due cessioni solo se effettuate a favore di banche
      e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo
      bancario ovvero di imprese di assicurazione;
  • prima cessione del credito libera da parte del beneficiario
    della agevolazione (detrazione diretta) più due ulteriori cessioni
    solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, di
    società appartenenti a un gruppo bancario ovvero di imprese di
    assicurazione.

In entrambe i casi alle banche, in relazione ai crediti per i
quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate,
come previsto dal D.L. n. 17/2022 già convertito in legge, è
consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei
soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto
corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.

Nuove modifiche in vista

Come detto in premessa, siamo in attesa della pubblicazione in
Gazzetta di un nuovo provvedimento d’urgenza che certamente
prorogherà la data del 30 giugno 2022 attualmente prevista per
dimostrare il 30% dei lavori complessivi e avere tempo fino al 31
dicembre 2022 per procedere ai lavori di superbonus per gli edifici
unifamiliari. La data del 30 giugno 2022 sarà prorogata al 30
settembre 2022.

Tralasciando l’opportunità di prevedere una proroga che offre 3
mesi in più ma che non tiene in considerazione che in questo tempo
ci sono luglio e agosto (mesi notoriamente in cui tutto il comparto
edile procede molto a rilento), sembrerebbe intenzione del Governo
consentire subito la cessione del credito da parte delle banche ai
correntisti, senza necessità di procedere con le ulteriori due
cessioni prima.

Soluzione che certamente consentirà più margine di manovra e
aumentare il plafond disponibile ma che, considerato l’evidente
clima di incertezza che vive il mondo delle detrazioni fiscali, si
potrebbe rivelare poco risolutivo.

Non essere riusciti a trovare un soluzione definitiva che
consentisse una “sana” circolazione dei crediti fiscali ha già
prodotto danni irrimediabili, la cui responsabilità non ricade su
chi ha frodato lo Stato con le precedenti regole, ma su un
legislatore poco attento agli effetti sistemici di una modifica
normativa in un settore che vive di contratti, tempistiche lunghe e
imprevisti di varia natura a cui, purtroppo, si è aggiunta la mano
del Governo.

Source: lavoripubblici.it

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