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Superbonus 110%: la scadenza per condomini e persone fisiche – Lavori Pubblici

Qual è l’attuale scadenza di fruizione del superbonus prevista
per condomini e singoli proprietari delle unità immobiliari che lo
compongono? Abbiamo risposto a questa domanda nell’articolo
Superbonus
110% e Condomini: come funziona per gli interventi trainati

che ha fatto molto discutere ricevendo molti messaggi di tecnici e
contribuenti.

Superbonus 110% e scadenze

In questo articolo, l’avv. Angelo Pisciotta,
nostro esperto di quesiti di natura fiscale, ha risposto ad un
nostro lettore precisando che mentre la scadenza del superbonus per
i condomini è stata fissata al 31 dicembre 2022, le singole unità
immobiliari che vorrebbero essere trainate con i lavori sulle parti
private, lo potrebbero fare solo fino al 30 giugno 2022.

In questo articolo proverò a spiegare le motivazioni che hanno
condotto verso una risposta che potrà anche non piacere ma deriva
unicamente dall’analisi di quanto scritto all’interno dell’art. 119
del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Superbonus 110%: interventi trainanti e trainati

L’art. 119, commi 1 e 4 del Decreto Rilancio definisce gli
interventi trainanti che accedono direttamente, soddisfatti certi
requisiti, alla detrazione fiscale del 110%:

  • isolamento termico a cappotto;
  • sostituzione dell’impianto di riscaldamento;
  • riduzione del rischio sismico.

Sono 3 interventi che riguardano sempre l’edificio o l’unità
immobiliare all’interno dell’edificio plurifamiliare che abbia
accesso autonomo e sia funzionalmente indipendente.

L’art. 119, comma 2 del Decreto Rilancio definisce gli
interventi trainati di efficientamento energetico e di abbattimento
delle barriere architettoniche. In questo comma viene solo detto
che l’aliquota del 110% si applica anche agli interventi:

  • di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del
    decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per
    ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione
    vigente;
  • previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo
    unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
    1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età
    superiore a sessantacinque anni;

a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno
degli interventi di cui al comma 1 (cappotto e impianto termico).
Nulla si dice sull’orizzonte temporale.

Il sismabonus fa da traino per gli interventi:

  • di abbattimento delle barriere architettoniche (comma 4);
  • di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici (comma
    4 bis).

Gli interventi di ecobonus e sismabonus trainanti consentono
l’accesso al 110% anche per gli interventi di installazione di:

  • pannelli fotovoltaici;
  • sistemi di accumulo.

Per questi due ultimi interventi l’attuale versione dei commi 5
e 6 prevede un orizzonte temporale fissato dall’1 luglio 2020 al 31
dicembre 2021 (se sia una “dimenticanza” del legislatore non è dato
saperlo ma al momento è così).

Superbonus 110%: l’orizzonte temporale

Andiamo adesso al cuore del problema. L’articolo 119 del Decreto
Rilancio quando parla di interventi trainati non dice mai da
nessuna parte che gli stessi seguono le stesse condizioni (quindi
anche l’orizzonte temporale) degli interventi trainanti.

Ciò che è certo è che:

  • se la spesa è sostenuta dal condominio, la scadenza è fissata
    al 31 dicembre 2022;
  • se la spesa è sostenuta da una o più persone fisiche in
    comproprietà di un edificio plurifamiliare da 2 a 4 unità
    immobiliari, la scadenza è al 30 giugno 2022 con possibilità, se a
    questa data si raggiunge il 60% del SAL, di arrivare al 31 dicembre
    2022;
  • se la spesa è sostenuta da persone fisiche (art. 119, comma 9,
    lettera b) del Decreto Rilancio) la scadenza è al 30 giugno
    2022;
  • se la spesa è sostenuta dagli IACP, la scadenza è al 30 giugno
    2023 con possibilità, se a questa data si raggiunge il 60% del SAL,
    di arrivare al 31 dicembre 2023.

Concentriamoci adesso sui condomini e le persone fisiche. Se il
condominio realizza un intervento di superbonus, sarà il condominio
stesso a presentare la CILA e a beneficiare della detrazione che
sarà poi ripartita con una certificazione ai singoli condomini. E
in questo caso potrà farlo fino al 31 dicembre 2022. Ma se il
singolo condomino presenta una CILA e, quindi, beneficia in prima
persona del superbonus, ricade sempre nella condizione di cui
all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio. Ciò vuol
dire che potrà farlo fino al 30 giugno 2022.

Al momento non c’è alcuna disposizione normativa che prevede che
l’intervento trainato segua l’orizzonte temporale del trainante e,
proprio per questo, ad avviso di chi scrive le persone fisiche
hanno come unica data di scadenza il 30 giugno 2022, sia che
beneficino del superbonus direttamente con un intervento su un
edificio unifamiliare, una unità immobiliare con accesso autonomo e
funzionalmente indipendente, sia che ne beneficino su una unità
immobiliare come intervento trainato.

Chiaramente la mia è solo una interpretazione che proviene dalla
mia lettura della norma. Tu che ne pensi? Scrivimi a redazione@lavoripubblici.it o tramite
la pagina
Facebook di LavoriPubblici.it
.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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