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Superbonus 110%: nuovo poker di risposte dell’Agenzia delle Entrate – Lavori Pubblici

Ad aprile erano oltre 6.500 gli interventi dell’Agenzia
delle Entrate
sul superbonus 110%.
Arrivati a fine agosto avremo certamente superato 7.000. E proprio
negli ultimi giorni registriamo 4 nuove risposte che riguardano le
detrazioni fiscali del 110% previste dal
Decreto Rilancio per gli interventi di
riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.

Superbonus 110%: 4 nuove risposte dell’Agenzia delle
Entrate

Il 27 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le
seguenti risposte:

  • la Risposta n. 513 recante “Superbonus – Interventi antisismici e di riqualificazione
    energetica realizzati mediante demolizione e ricostruzione di un
    immobile con aumento della volumetria – Articolo 119 del decreto
    legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
    “;
  • la Risposta n. 515 recante “Superbonus – Interventi realizzati da una associazione
    sportiva dilettantistica in una palestra di una scuola, utilizzata
    in base ad una Convenzione stipulata con un comune – Articolo 119,
    comma 9, lett. e) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto
    Rilancio)
    “;
  • la Risposta n. 516 recante “Superbonus – interventi di riduzione del rischio sismico –
    criteri di individuazione delle zone sismiche – Articolo 119 del
    decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
    “;
  • la Risposta n. 517
    recante “Superbonus – Applicazione del regime agevolativo a favore
    di una cooperativa sociale di produzione e lavoro – Onlus di
    diritto che percepisce redditi di capitale – Articolo 119 e 121 del
    decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)”.

Speciale Superbonus

Superbonus 110% con demolizione, ricostruzione e aumento di
volumetria

Questa è una di quelle casistiche già trattate diverse volte sia
dall’Agenzia delle Entrate che dalla Commissione per il
monitoraggio del sismabonus. Confermata la prassi che le
spese per l’ampliamento possono essere portate in
detrazione solo per il sismabonus e non
per l’ecobonus
(ad esclusione del fotovoltaico). In caso
di ampliamento il contribuente ha l’onere di mantenere
distinte
, in termini di fatturazione, le due
tipologie di intervento
(ristrutturazione e ampliamento)
o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione
che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di
intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o
ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria
responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

Associazione sportiva dilettantistica in una palestra di una
scuola

In questo caso viene chiesto se un’associazione sportiva
dilettantistica
possa portare in detrazione le spese
sostenute per i lavori destinati agli immobili o parti di immobili
adibiti a spogliatoi, sulla base di una convenzione con
l’Amministrazione comunale per l’utilizzo degli impianti sportivi
comunali di una scuola.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato la sua circolare 24/E del
2020, nella quale è stato chiarito che il beneficiario può:

  • essere titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto o
    uso) sull’immobile;
  • detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche
    finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in
    possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del
    proprietario.

Nel caso in esame, la Convenzione avente ad oggetto la “manutenzione e custodia degli impianti sportivi” con l’utilizzo
degli stessi impianti sportivi comunali, sia pure in maniera non
esclusiva (in quanto viene utilizzato anche dalla stesso ente
comunale per l’attività scolastica) costituisce titolo idoneo a
consentire all’Associazione Istante l’applicazione del Superbonus.
Ciò in quanto il sistema di protocollazione adottato dal Comune è
idoneo a garantire che l’Associazione Istante abbia la
disponibilità giuridica e materiale dell’impianto sportivo.

Criteri di individuazione delle zone sismiche

La terza interessante risposta dell’Agenzia delle Entrate
interviene sui criteri di individuazione delle zone sismiche.
L’art. 119, comma 4 del Decreto Legge n. 34/2020 esclude, infatti,
dal sismabonus 110% gli interventi realizzati in zona sismica
4.

In particolare, non essendo di competenza dell’amministrazione
finanziaria l’individuazione delle zone sismiche, ha rimandato alla
mappa
classificazione rischio sismico
, aggiornata ad aprile 2021,
suddivisa per comuni, la verifica se il Comune dove si opera
appartiene alle zone sismiche ammesse al superbonus.

Cooperativa sociale di produzione e lavoro – onlus di diritto
che percepisce redditi di capitale

In questa ultima risposta, l’istante è una Onlus in possesso di
redditi di capitale sotto forma di interessi bancari assoggettati a
ritenuta a titolo di imposta. L’Istante chiede se può intervenire
sull’immobile in cui viene svolta l’attività utilizzando il
superbonus.

Il Fisco ha chiarito che, fermi tutti i requisiti e le
condizioni normative, in mancanza di una imposta lorda sulla quale
operare la detrazione del 110%, l’Istante potrà optare per la
fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste
dall’articolo 121 del decreto Rilancio (sconto in fattura o
cessione del credito).

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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