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Superbonus 110 per cento, lo studio di fattibilità rientra tra le spese agevolabili – Informazione Fiscale

Superbonus 110 per cento, lo studio di fattibilità rientra tra le spese agevolabili. A chiarirlo è la risposta all’interpello numero 480 del 15 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate. I costi sono infatti connessi al tipo di interventi previsti dall’agevolazione.

Superbonus 110 per cento, tra le spese agevolabili rientrano anche quelle relative allo studio di fattibilità.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 480 del 15 luglio 2021.

La spesa è infatti connessa e richiesta per il tipo di interventi dall’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio, nel rispetto degli ulteriori requisiti previsti per la detrazione in esame.

Ad ulteriore chiarimento e in risposta ad un altro quesito dell’istante, l’Amministrazione finanziaria spiega che se progettista incaricato stipula un contratto direttamente con il condominio e l’istante sia delegato al pagamento del compenso tramite un mandato con rappresentanza, il primo dovrà emettere fattura a nome del condominio committente.

L’istante poi riaddebiterà le somme al condominio senza applicazione dell’IVA.

Superbonus 110 per cento, lo studio di fattibilità rientra tra le spese agevolabili

Il superbonus 110 per cento è al centro della risposta all’interpello numero 480 del 15 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate – Risposta all’interpello numero 480 del 15 luglio 2021
Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio). General contractor.

In risposta ai quesiti dell’istante, un’impresa operante nel settore delle costruzioni generali, l’Amministrazione finanziaria spiega che le spese relative allo studio di fattibilità rientrano tra quelle che danno diritto all’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio.

I chiarimenti seguono il richiamo del quadro normativo di riferimento e dei documenti chiarificatori sul tema.

Prima delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021, sul tema hanno fornito chiarimenti i seguenti documenti chiarificatori:

In merito al primo documento di prassi citato, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che sono detraibili nella misura del 110 per cento, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni.

Nella stessa circolare si precisa che:

“la detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare: delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).”

Sul tema l’Amministrazione finanziaria spiega che il presupposto per fruire dell’agevolazione è che lo schema giuridico realizzato dall’istante sia quello del mandato senza rappresentanza.

In base a tale schema i professionisti addebitano la propria prestazione all’istante in qualità di general contractor, che ribalta il costo del servizio sui beneficiari dell’agevolazione, in base all’articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero il decreto IVA.

La disposizione prevede infatti che:

“le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario”.

Superbonus 110 per cento, i chiarimenti sull’attività di general contractor

Prima di esprimersi favorevolmente rispetto alla detraibilità delle spese relative allo studio di fattibilità, l’Agenzia delle Entrate ribadisce alcuni chiarimenti sulle regole relative all’operato del general contractor.

Nello specifico viene richiamata la circolare 261 del 2021, che spiega che gli importi addebitati rientrano a far parte del corrispettivo per il servizio fornito dal soggetto.

Il documento di prassi spiega inoltre che:

“Al riguardo, per quanto concerne gli oneri oggetto di riaddebito si rammenta che, in ogni caso, non può essere incluso alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal GC, in quanto esso costituisce un costo non incluso tra quelli detraibili al 110 per cento poiché espressamente menzionati nelle disposizioni del Superbonus.”

La stessa circolare numero 30 del 2020 ha chiarito che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione.

Tra tali spese non rientrano i compensi riconosciuti all’amministratore per gli adempimenti dei condomini.

Inoltre il chiarimento si estende anche all’eventuale corrispettivo corrisposto del general contractor per l’attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato.

Anche in questo caso si tratta infatti di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento e sono quindi esclusi dall’agevolazione.

Poste tali premesse l’agenzia delle entrate ritiene che spetti la detrazione nella misura del 110 per cento per le spese legate allo studio di fattibilità, in quanto l’adempimento è richiesto dal tipo di lavori agevolabili.

Source: informazionefiscale.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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