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Superbonus 110% su edifici plurifamiliari: il Fisco sul conteggio delle pertinenze – Lavori Pubblici

La Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) ha
apportato diverse modifiche al regime che ha messo a punto nel
nostro ordinamento le detrazioni fiscali del 110%
(superbonus). Tra queste molte proroghe (in attesa di conferma) e
una modifica all’elenco dei soggetti
beneficiari
.

Superbonus 110%: i soggetti beneficiari

Con una nuova formulazione, l’art. 119, comma 9 del Decreto
Legge n. 34/2020 prevede che la detrazione del 110% si può
applicare agli interventi effettuati:

  • dai condomini;
  • su edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario o
    in comproprietà da più persone fisiche, al di fuori dell’esercizio
    di attività di impresa, arte o professione, composti da due a
    quattro unità immobiliari distintamente accatastate;
  • da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di
    impresa, arti e professioni, sul numero massimo di due unità
    immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per
    gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
  • dagli istituti autonomi case popolari (IACP);
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per
    interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
    assegnati in godimento ai propri soci;
  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle
    organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione
    sociale;
  • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche,
    limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di
    immobili adibiti a spogliatoi.

Speciale Superbonus

Superbonus 110%: il conteggio delle pertinenze sugli edifici
plurifamiliari

Le unità pertinenziali vanno comprese nelle quattro unità
immobiliari distintamente accatastate, anche se possedute da un
unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, oppure
tale soglia va applicata soltanto alle unità abitative? E gli
interventi in parti comuni possono essere portati in detrazione,
anche in edifici non condominiali?

Come sempre la risposta la fornisce l’Agenzia delle Entrate
(risposta n.
464 del 7 luglio 2021
). In realtà l’argomento era già stato
affrontato tante altre volte e sulla base di una risposta ad una
interrogazione in Commissione Finanze (la n. 5- 05839 del 29 aprile
2021) era stato già chiarito che:

  • ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze non
    devono essere considerate autonomamente, anche se distintamente
    accatastate;
  • per la determinazione dei limiti di spesa occorre tener conto
    del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto,
    incluse le pertinenze.

Superbonus 110%: il nuovo quesito

Nel nuovo quesito, un contribuente rappresenta di essere
proprietario di un fabbricato composto da:

  • due unità abitative accatastate A/7;
  • tre unità pertinenziali accatastate C/6.

Perciò, ai fini della fruizione del superbonus, chiede:

  • se le unità pertinenziali vadano incluse nel calcolo del numero
    delle unità immobiliari o se il limite delle quattro unità
    distintamente accatastate dell’edificio di unico proprietario debba
    intendersi riferito alle sole unità abitative;
  • se, in relazione al calcolo dei limiti di spesa concernenti gli
    interventi sulle parti comuni del fabbricato debbano essere prese
    in considerazione tutte le unità immobiliari di cui si compone
    l’edificio, e quindi anche le unità pertinenziali.

Superbonus 110%: la risposta dell’Agenzia delle Entrate

La risposta del Fisco è chiara e in linea con le precedenti.
Dopo aver rammentato il quadro normativo di riferimento e
l’orizzonte temporale previsto per condomini ed edifici
plurifamiliari, l’Agenzia delle Entrate ha anche questa volta
ricordato la risposta all’interrogazione in Commissione Finanze n.
5-05839 del 29 aprile 2021, con la quale ai fini della verifica del
limite delle quattro unità immobiliari, è stato confermato che le
pertinenze non devono essere considerate autonomamente anche se
distintamente accatastate.

Pertanto, ad esempio, può fruire del Superbonus anche l’unico
proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari
abitative e 4 pertinenze, che realizza interventi finalizzati al
risparmio energetico sulle parti comuni del predetto edificio.

Per il calcolo dei limiti di spesa ammessi al Superbonus – al
pari degli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio
in condominio – occorre tener conto del numero delle unità
immobiliari di cui l’edificio è composto, incluse le
pertinenze.

Con riferimento al caso di specie, in cui l’edificio è composto
da quattro unità immobiliari accatastate separatamente, di cui due
unità residenziali e tre accatastate C/6, nel presupposto che tali
ultime tre unità immobiliari siano pertinenziali alle unità
residenziali, sarà possibile beneficiare del Superbonus, nel
rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e ferma
restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto (aspetti non
oggetto della presente istanza di interpello).

Superbonus 110% su parti comuni

Non solo: mentre l’art. 119, comma 9, lettera a), del decreto
Rilancio, faceva espressamente riferimento ai “condomìni” e non
alle “parti comuni” di edifici, e quindi ai fini dell’applicazione
del Superbonus l’edificio oggetto degli interventi doveva essere
costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista
dagli articoli da 1117 a 1139 del codice civile, la legge di
bilancio 2021, alla lettera n), comma 66, ha modificato il predetto
comma 9, lettera a) dell’articolo 119 del decreto Rilancio,
prevedendo che il Superbonus si applica anche agli interventi
effettuati «dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di
attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli
interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari
distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico
proprietario o in comproprietà da più persone fisiche».

Ciò significa che l’agevolazione spetta anche se gli interventi
sono realizzati sulle parti comuni di edifici non in condominio, in
quanto composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario
o in comproprietà tra persone fisiche ed è riferita alle spese
sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, beneficiando del
Superbonus per gli interventi di efficienza energetica realizzati
su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il
riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle
parti comuni dell’edificio (cfr. art. 119, comma 10).

Come risposto dalla Commissione Finanze all’interrogazione n.
5-05839 del 29 aprile 2021, agli edifici posseduti da un unico
proprietario o da più comproprietari, si applicano, in generale, i
chiarimenti di prassi forniti relativamente agli edifici in “condominio”.

Pertanto, con riguardo alla determinazione dei limiti di spesa
ammessi al Superbonus occorre tener conto del numero delle unità
immobiliari di cui l’edificio è composto, incluse le pertinenze. In
sostanza, al pari degli interventi effettuati sulle parti comuni di
un edificio in condominio.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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