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Superbonus 110%: tutto dopo la conversione del Semplificazioni-bis – Lavori Pubblici

Dopo l’approvazione con voto di
fiducia da parte della Camera dei Deputati
, si può ormai
parlare di versione definitiva per la legge di conversione del
Decreto-Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis). Come
possono, quindi, considerarsi definitive le modifiche apportate
all’art. 119 del Decreto-Legge n. 34/2021 (Decreto Rilancio) che
riguardano le detrazioni fiscali del 110% (superbonus).

La conversione in legge del Semplificazioni-bis

Dopo l’approvazione da parte della Camera dei Deputati del testo
predisposto dalle Commissioni, arriverà quella del Senato che,
considerati i tempi rimasti, non potrà che avvenire con un nuovo
voto di fiducia. Poi arriverà la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale che renderà effettive le modifiche apportate al D.L. n.
77/2021 e quindi effettiva sarà la nuova veste dell’art. 119 del
Decreto Rilancio.

Consapevoli che la certezza potrà essere fornita solo dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione, è,
però, sostanzialmente possibile elencare quelle che saranno le
modifiche definitive al superbonus post Semplificazioni-bis.

Speciale Superbonus

Barriere architettoniche

Confermata la possibilità di accesso come intervento trainato
dal sismabonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Il nuovo comma 4 dell’art. 119, nella sua versione
post Decreto Semplificazioni-bis, prevede:

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies
dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento
per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale
aliquota si applica anche agli interventi previsti dall’articolo
16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove
effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque
anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno
uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già
richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione. Per la
parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è ripartita
in quattro quote annuali di pari importo . Per gli interventi di
cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente
credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale
stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi
calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1,
lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del
primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati
nella zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio
2003.

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni
di volontariato e associazioni di promozione sociale

Piccola modifica post conversione al comma 10-bis introdotto
all’art. 119 dal Decreto Semplificazioni-bis. Nella sua nuova
versione è previsto:

10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui
al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è
moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva
dell’immobile oggetto degli interventi di incremento
dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento
antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e
8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come
ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio
del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi
dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che
siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari
    e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione
    non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  • siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie
    catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà,
    usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso
    gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente
    articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato
    in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della
    presente disposizione
    “.

Superbonus, manutenzione ordinaria e CILA: il nuovo comma
13-ter

Piccole ma importanti modifiche al comma 13-ter sostituito
integralmente dal Semplificazioni-bis e che post conversione in
legge sarà il seguente:

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche
qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i
prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la
ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione
straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del
titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile
oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata
completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La
presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato
legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli
interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio
fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti
casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo
periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma
14.
“.

E aggiunto il comma 13-quater, estrapolando un refuso contenuto
nel comma 13-ter:

“13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter,
resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità
dell’immobile oggetto di intervento”.

Cappotto termico semplificato

La legge di conversione aggiunge al Semplificazioni-bis l’art.
33-bis con ulteriori modifiche all’art. 119 del Decreto Rilancio.
Aggiunto al comma 3 il seguente periodo:

Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e
del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e
dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo
873 del codice civile, per gli interventi di cui all’articolo
16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al
presente articolo
” (Cappotto
termico semplificato per superbonus 110% ed ecobonus
).

Violazioni formali

Aggiunto il comma 5-bis

5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano
pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano
la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla
irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le
violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle
autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli
incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al
singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione”.

Cambio di residenza

Dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti

10-bis. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno
o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine
per stabilire la residenza di cui alla lettera a), della nota
II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipula dell’atto di
compravendita.

10-ter. Al comma 1-septies, primo periodo, dell’articolo 16
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: “entro
diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro trenta
mesi”
“.

Niente SCA per gli interventi di Superbonus

Dopo il comma 13-quater, introdotto dall’articolo 33, è inserito
il seguente:

13-quinquies. In caso di opere già classificate come
attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è
richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti
in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e
costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta,
alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio
attività di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
” (Superbonus 110%,
niente SCA a fine lavori?
).

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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