Lo “sconto” non è ammissibile
Immaginiamo un contratto d’appalto che preveda l’ultimazione dei
lavori entro il 31 dicembre 2023, così da emettere fatture
conclusive a carico del committente a “somma zero”, data
l’integrale copertura del prezzo dei lavori garantita da un
Superbonus “pieno” utilizzato con cessione del credito al
costruttore (c.d. sconto in fattura). Ebbene, se i lavori slittano
invece oltre detta data, per i motivi sopra detti, alcune spese
dovranno essere sostenute dal committente nel 2024, con
applicazione di un Superbonus al 70%. A questo punto, l’impresa
potrebbe pensare di emettere le relative fatture del 2024
applicando uno “sconto” del 30% al cliente, in modo tale da
evitargli l’esborso in più causato dal crollo dell’aliquota.
Ebbene, una simile strada non risulta percorribile in base alla
prassi fiscale e alle norme Superbonus. Infatti, quando una
detrazione edilizia non copre l’integrità dei costi, il pagamento
concreto dello “scoperto” da parte del beneficiario è
indispensabile ai fini della corretta configurazione del bonus. Se
la detrazione non sorge, tra
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