

In edilizia molto è cambiato dall’avvento del decreto Rilancio
(DL 34/2020), che ha introdotto non solo il Superbonus 110%, ma
anche nuovi adempimenti e responsabilità per i professionisti.
Tra questi vi è la possibilità di redigere le asseverazioni “a
SAL” per determinare la congruità delle spese sostenute ai sensi
del co. 1-bis, dell’art. 121 del citato DL 34/2020 e dare accesso
alla cessione dei crediti già prima della fine dei lavori.
Si tratta di un atto giuridicamente “molto forte”, nel quale il
tecnico attesta, consapevole delle proprie responsabilità penali,
la correttezza dei dati riportati. Pertanto l’asseverazione deve
essere redatta prestando attenzione non solo agli aspetti meramente
tecnici, ma anche a quelli contrattuali, contabili, e agli
equilibri delicati che regolano l’appalto.
Ciò perché, se qualcosa in corso d’opera “va storto” e
l’asseverazione contiene dati inesatti, può diventare molto
difficile “chiudere il cerchio”, con conseguenze a volte
irreversibili sia per chi l’ha firmata, sia per il committente.
Decadenza dai benefici
Che l’attestazione di un SAL vada prodotta con
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