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Superbonus e bonus edilizi, cosa si intende per divieto di cessione parziale del credito? – Informazione Fiscale

Superbonus e bonus edilizi, in cosa consiste il divieto di cessione parziale del credito? A fornire i chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate nell’aggiornamento delle FAQ del 19 maggio 2022. Non si possono frazionare gli importi delle singole rate della detrazione, ma ciascuna rata annuale può essere oggetto di una diversa cessione successiva.

Superbonus e bonus edilizi, come si interpreta il divieto di cessione parziale del credito?

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con l’aggiornamento delle FAQ del 19 maggio 2022.

Il divieto introdotto dal decreto Sostegni ter, che limita la possibilità di frazionamento del credito e introduce un codice identificativo per garantire la tracciabilità dello stesso, non si applica all’intero importo dei lavori.

I crediti derivanti da prime cessioni o da sconto in fattura saranno suddivisi in rate annuali dello stesso importo e il divieto di frazionamento del credito si applica a ciascuna rata.

In altre parole le cessioni del credito successive dovranno avere come oggetto l’intero importo ma della singola rata.

Le regole si applicano ai crediti che derivano dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Superbonus e bonus edilizi, divieto di cessione parziale del credito: I chiarimenti delle Entrate

Alle modifiche normative sulla cessione del credito del superbonus e degli altri bonus edilizi si aggiungono i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Con il decreto Aiuti, il cui testo è stato pubblicato il 17 maggio scorso in Gazzetta Ufficiale, viene prevista la possibilità per le banche di trasferire in ogni momento i crediti ai propri clienti professionali.

Anche questa novità si applica per le comunicazioni di prima cessione o sconto dal 1° maggio.

Per le stesse cessioni si dovrà inoltre tenere presente il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nelle FAQ del 19 maggio 2022.

L’aggiornamento delle risposte ai quesiti richiesti più frequentemente riguarda il divieto di cessione parziale del credito ed è riferito ai passaggi successivi al primo.

Nella risposta l’Agenzia delle Entrate richiama subito il comma 1-quater dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, inserito all’interno del testo del decreto Rilancio dalla legge di conversione del decreto Sostegni-ter.

La disposizione prevede che per i crediti che derivano dall’esercizio delle opzioni, la prima cessione del credito o lo sconto in fattura, si applichi il divieto di frazionamento.

Ad ogni credito viene attribuito un codice identificativo univoco, il cosiddetto “bollino” di tracciabilità, che deve essere indicato nelle comunicazioni delle cessioni successive.

In merito l’Agenzia delle Entrate spiega che:

“in fase di caricamento sulla Piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura saranno suddivisi, come di consueto, in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa.”

Il codice univoco sarà quindi attribuito a ciascuna rata e visibile all’interno dell’apposita piattaforma.

Il divieto di cessione parziale, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, si applica all’importo della singola rata e non all’ammontare complessivo.

Superbonus e bonus edilizi, le novità per la cessione del credito e lo sconto in fattura a partire dal 1° maggio scorso

Come chiarito dall’Amministrazione finanziaria, il divieto di cessione parziale si riferisce all’importo del credito della singola rata annuale.

In altre parole, alla porzione derivante dalla suddivisione dell’intero credito per il numero di anni di spettanza della detrazione, che varia a seconda dell’anno in cui vengono sostenute le spese e del bonus edilizio.

Le cessioni successive alla prima o allo sconto in fattura potranno quindi avere come oggetto l’intero importo della singola rata che compone il credito.

Le altre rate, ad esempio, potranno essere cedute successivamente. Le stesse potranno inoltre essere utilizzate in compensazione con modello F24, anche in modo frazionato.

Il vero limite, come sottolinea l’Agenzia delle Entrate, è che:

“le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.”

I crediti relativi alle comunicazioni inviate a partire dal 1° maggio, come avviene ordinariamente, saranno caricati sull’apposita piattaforma entro il giorno 10 del mese successivo, ossia entro il 10 giugno 2022.

Source: informazionefiscale.it

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