
La mancata partenza dei lavori e il fallimento della cessione
del credito non cancellano il diritto del professionista al
compenso per l’attività tecnica svolta, almeno nei casi in cui il
contratto non subordini espressamente il pagamento all’effettivo
ottenimento del beneficio fiscale o all’avvio dei lavori.
Il tema è di particolare interesse per tecnici, amministratori
di condominio e operatori del settore perché affronta uno degli
equivoci che più frequentemente hanno caratterizzato la stagione
delle agevolazioni fiscali: la convinzione che, in assenza di
lavori eseguiti o di credito fiscale monetizzato, nessun compenso
fosse dovuto ai professionisti incaricati della progettazione.
La sentenza n. 251 del 5 maggio 2026 del Tribunale di Terni
riporta invece la questione entro i principi civilistici ordinari,
riaffermando che la prestazione professionale mantiene una propria
autonomia rispetto sia all’esecuzione delle opere sia al buon esito
dell’operazione finanziaria collegata alla cessione del
credito.
Il caso nasce dall’opposizione proposta da un condominio contro
un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società di progettazione per
il pagamento di oltre 84 mila
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