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Superbonus e frodi fiscali: cessione di credito sottoposto a sequestro penale ad una banca – Condominio Web

Superbonus e frodi fiscali: cessione di credito sottoposto a sequestro penale ad una banca - Condominio Web

Proprio recentemente il Nucleo Polizia Economico Finanziaria (PEF) di una città, valorizzando al massimo l’utilizzo delle banche-dati in uso al Corpo, nonché avvalendosi della collaborazione fornita dell’Agenzia delle Entrate, è arrivato a sequestrare circa sette milioni di euro in crediti d’imposta legati a lavori edili oggetto di agevolazione di cui non è stata infatti rinvenuta alcuna traccia.

La misura cautelare del sequestro penale si rende necessaria per evitare l’introduzione e la circolazione, nel circuito economico legale, di crediti di imposta fittizi che possono essere portati indebitamente in compensazione o ceduti a ignari intermediari finanziari, ai fini della loro negoziazione e conseguente monetizzazione.

Il fenomeno ha coinvolto inevitabilmente gli istituti bancari.

Superbonus e frodi fiscali: cessione di credito ad una banca sottoposta a sequestro penale: la vicenda

Una banca acquistava crediti di imposta (pro soluto) da un gestore di un fondo comune di investimento. Quest’ultimo aveva acquistato il credito di imposta (poi ceduto alla banca) da un consorzio.

Successivamente però, la Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria sottoponeva a sequestro i crediti di imposta di cui al D.L. n. 34/2020 che il gestore del fondo aveva acquistato dal consorzio.

Secondo l’ipotesi accusatoria, le fatture risultavano emesse dal consorzio in ragione di uno stato di avanzamento lavori (SAL) pari al 30% o al 40% senza, che i lavori fossero stati eseguiti; in particolare, in considerazione dell’opzione per lo sconto in fattura, l’importo fatturato, aumentato del 10%, formava il credito maturato, che veniva ceduto allo stesso consorzio, il quale, a sua volta, o lo monetizzava presso intermediari finanziari o lo cedeva ai propri fornitori.

Sempre secondo l’ipotesi accusatoria, tra i crediti d’imposta relativi a lavori non eseguiti vi erano anche quelli che il consorzio aveva venduto al fondo e che, successivamente, erano stati ceduti alla banca.

Si riteneva che il consorzio, mediante una fitta rete di promotori, adescasse ignari privati cittadini interessati ad usufruire del regime fiscale di favore introdotto con l’art. 121 del DL 34/2020 (Superbonus 110%), che compilavano schede informative e sottoscrivono contratti, salvo poi non avere più notizie e ritrovarsi nel cassetto fiscale fatture emesse nei loro riguardi, per lavori mai eseguiti.

La richiesta di sequestro preventivo al Tribunale di Milano

L’istituto bancario si rivolgeva al Tribunale civile di Milano per chiedere, in via cautelare, il “sequestro conservativo” (fino al complessivo ammontare di 46,5 milioni di euro), anche presso terzi, delle somme depositate presso uno o più conti bancari riconducibili al patrimonio generale del gestore del fondo comune di investimento.

In via preliminare occorre precisare che i requisiti necessari alla concessione del sequestro conservativo sono due e devono sussistere entrambi: la probabile esistenza di un diritto di credito (c.d. fumus boni iuris) e la sussistenza di circostanze che inducano fondatamente il creditore (o meglio colui che vanta un diritto di credito) a temere di non potersi soddisfare sui beni del debitore (c.d. periculum in mora).

Sotto il profilo del fumus boni iuris la banca ricorrente sosteneva di agire quale soggetto terzo in buona fede, per la nullità, annullabilità e/o risoluzione del contratto di cessione del credito concluso con il gestore del fondo di investimento (e nei confronti del consorzio per avere messo in circolo, dolosamente ed illecitamente i predetti crediti di imposta inesistenti).

Nei confronti della cedente (gestore di un fondo comune di investimento), quindi, veniva prospettata sia l’invalidità (nullità e annullamento) – del contratto di cessione dei crediti, sia l’inadempimento della cedente per avere ceduto crediti di imposta relativi ad operazioni inesistenti e per violazione degli accordi contrattuali.

Quanto al periculum in mora, la banca allegava due circostanze di fatto: il compimento da parte del gestore del fondo di un’operazione di “giro fondi” e la variazione della sede legale da parte dello stesso gestore.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha dato torto alla banca.

Im merito al fumus boni iuris il giudice meneghino ha notato che non sono state dedotte circostanze di fatto tali da far emergere la nullità o l’annullamento del contratto di cessione dei crediti; in particolare non sono state dedotte e allegate specifiche cause di invalidità quali i vizi del volere ai sensi dell’art. 1427 e ss. c.c. o cause di nullità previste dall’art. 1418 c.c.

In ogni caso, in riferimento al periculum in mora, la banca ricorrente non ha neppure allegato precisi e concreti fattori oggettivi o soggettivi che abbiano fatto fondatamente temere, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, alla dispersione imminente del patrimonio del gestore del fondo.

In difetto sia del requisito del fumus boni iuris sia del requisito del periculum in mora il Tribunale non ha accordato alla banca la richiesta tutela cautelare (ordinanza del Trib. Milano del 27 maggio 2022).

Sentenza
Scarica Trib. Milano 27 maggio 2022

Source: condominioweb.com

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