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Superbonus e interventi antisismici: ci vuole l’asseverazione? – Lavori Pubblici

Superbonus 110% e interventi di
riduzione del rischio sismico: sembra una coppia
che va sempre e comunque a braccetto, ma in realtà, ci ricorda
l’Agenzia delle Entrate, una valutazione
preliminare è sempre importante. E lo ha ribadito ancora una volta
con la risposta
n. 706/2021
al quesito di un contribuente che chiede
la possibilità di accesso al Super Sismabonus per
il rifacimento, secondo criteri antisismici, di un muro di
contenimento
che circonda un’unità residenziale
indipendente su cui si stanno svolgendo altri interventi
antisismici
e di riqualificazione
energetica
.

Asseverazione per interventi SuperSismabonus: il parere del
Fisco

Nel caso di specie, il contribuente istante ha premesso che il
terreno costituente il basamento dell’immobile è contenuto a valle
da un muro, avente funzione sia di contenimento
che di sostegno del terreno, che presenta evidenti segni di
cedimento con conseguente abbassamento della quota del terreno in
sua prossimità.

Sulla base delle indagini geologiche effettuate sembrerebbe che
il cedimento di detto muro possa causare il cedimento del terreno
di fondazione dell’immobile di proprietà, con conseguente aggravio
del suo “quadro fessurativo”, in considerazione della zona in cui
sorge la proprietà, descritta come “scoscesa con substrato roccioso
a frana appoggio e colte detritica di superficie dello spessore
dell’ordine di 2-3 metri”.

Per questo viene chiesto se le spese per il consolidamento con
criteri antisismici del muro di contenimento dell’immobile, al fine
di garantire un adeguato confinamento del terreno di fondazione ed
evitarne i cedimenti, possano rientrare tra quelle ammesse al
superbonus 110%.

Nel rispondere al quesito, il Fisco ha fatto
riferimento alla circolare n. 24/E del 2020 che, ai sensi dell’art.
119 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), precisa
che il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese
relative a taluni specifici interventi finalizzati alla
riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche
degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché
ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd.
interventi “trainati”):

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e
    relative pertinenze (sia trainanti, sia
    trainati);
  • su unità immobiliari residenziali
    funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi
    dall’esterno, site all’interno di edifici
    plurifamiliari
    e relative pertinenze (sia trainanti, sia
    trainati);
  • su singole unità immobiliari residenziali e
    relative pertinenze all’interno di edifici in
    condominio
    (solo trainati).

Sismabonus: requisiti di accesso

Ai fini del Superbonus l’intervento di riduzione del rischio
sismico:

  • deve riguardare edifici o unità immobiliari “esistenti“, non essendo agevolati gli interventi
    realizzati in fase di nuova costruzione;
  • non necessita di una verifica preliminare per valutare se gli
    immobili oggetto di intervento sono funzionalmente
    indipendenti
    e dotati di accesso autonomo, come invece
    previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 119 del
    decreto Rilancio.

Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione
dell’agevolazione del Superbonus, rientrano, sempre ai sensi del
comma 4 dell’art. 119 del decreto Rilancio gli interventi indicati
nell’articolo 16 del decreto legge n. 63
del 2013
. Si tratta, in particolare degli interventi per
la messa in sicurezza statica delle parti
strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati
strutturalmente
, di cui all’articolo 16-bis, comma 1,
lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(TUIR).

Tali interventi sono ammessi alle agevolazioni fiscali a
condizione, tra l’altro, che:

  • le relative procedure autorizzatorie siano iniziate
    dopo il 1° gennaio 2017, ovvero, con riferimento
    alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021, che i titoli abilitativi
    siano stati rilasciati dopo il 1° gennaio 2017;
  • riguardino edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e
    3
    di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
    ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;
  • la loro efficacia finalizzata alla riduzione del rischio
    sismico sia asseverata dai professionisti
    incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei
    lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le
    rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai
    collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni
    del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58
    del 28 febbraio 2017.

Superbonus per interventi antisismici: necessaria
l’asseverazione

Proprio in virtù dell’asseverazione, prevista
dal comma 13, lettera b), dell’articolo 119 del decreto Rilancio,
per i suddetti interventi antisismici, la risposta del Fisco al
quesito posto dall’Istante in merito alla possibilità di fare
rientrare nel Superbonus anche l’intervento di consolidamento del
muro di contenimento dell’immobile con ricostruzione dello stesso
con criteri antisismici per garantire un adeguato confinamento del
terreno di fondazione ed evitarne i cedimenti, necessita di
accertamenti di tipo tecnico
, in particolare, della
valutazione di un professionista incaricato di asseverare – in base
alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 –
l’efficacia dello stesso al fine della riduzione del rischio
sismico.

In definitiva, AdE conferma che l’eventuale riconducibilità
dell’intervento a quelli ammessi al Superbonus deve essere valutata
dal professionista incaricato di asseverare – in base alle
disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 – l’efficacia dello stesso al
fine della riduzione del rischio sismico come previsto
dall’articolo 119, comma 13, lettera b), del decreto Rilancio.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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