
Benché il Superbonus sia, di fatto, giunto al
capolinea – come confermano i dati pubblicati da Enea – il suo
lascito normativo e interpretativo continua a
produrre effetti, alimentando incertezze e
contenziosi.
Tra le questioni riemerse con maggiore forza nelle ultime
settimane, c’è quella legata alla proroga del superbonus
per gli interventi sulle unifamiliari, vincolata al
raggiungimento del 30% dell’intervento complessivo
entro il 30 settembre 2022. Una disposizione in apparenza
chiara, ma che ha subìto nel tempo una serie di
letture fuorvianti, spesso scollegate dal dato
normativo e prive di coerenza logico-giuridica.
La proroga per le unifamiliari: la norma
Per comprendere la problematica, come sempre, è
necessario cominciare dal dato (inequivocabile) normativo: il
secondo periodo del comma 8-bis, art. 119, D.L. n.
34/2020 (Decreto Rilancio). Tale periodo dispone
(testualmente):
“Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle
persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2023, a condizione che alla data del 30
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