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Superbonus in condominio, che fare se non si può raggiunge il salto di due classi solo con i lavori sulle pa… – La Repubblica

In caso di immobili con più unità distintamente accatastati e diversi proprietari (quindi in riferimento ai condomini) l’articolo 119 del decreto Rilancio prevede la possibilità di ottenere il Superbonus  per i proprietari di immobili in condominio in riferimento agli interventi sulle parti comuni, come previsto dalla lettera a) del comma 9, oppure per gli interventi su immobili di proprietà, anche all’interno dei condomini, come previsto dalla lettera b) dello stesso comma. Si tratta, come disposto dalla legge, di agevolazioni che  seguono le stesse regole ma che spettano in qualità di condomini, ovvero in qualità di proprietari. Per questo motivo le pratiche da presentare per ottenere l’agevolazione e il visto di conformità sono diverse.

Come indicato nella circolare 7/2021 dell’Agenzia delle entrate, infatti, nel caso delle detrazioni per edifici condominiali tra i documenti da presentare è richiesta la delibera di approvazione dei lavori. Si tratta di un documento indispensabile senza il quale la detrazione non è ammessa e non è possibile effettuare la cessione del credito. Com’è noto una delibera condominiale approvata a maggioranza non può prevedere l’obbligo per i condomini di effettuare interventi in casa propria. Per questo motivo, peraltro, è stato previsto che l’Ape convenzionale precedente ai lavori sia riferito all’edificio nel suo complesso e debba essere calcolato considerando l’edificio nella sua interezza ma dal punto di vista del consumo energetico “teorico”.

Quando è presente un impianto di riscaldamento centralizzato, ad esempio, va considerato il consumo energetico complessivo a prescindere dal fatto che ci siano appartamenti non allacciati, come chiarito nella Guida dell’Enea.  Su questo punto è molto chiara anche la circolare 30/2020 dell’Agenzia delle entrate nella quale è precisato che ai fini della redazione dell’Ape occorre considerare il “sistema edificio impianto”, non la somma degli Ape dei singoli appartamenti.  

Quindi se lo studio di fattibilità propedeutico all’avvio dei lavori evidenzia che non è possibile ottenere il salto di classe con gli interventi solo sulle parti comuni, ad esempio solo cambiando la caldaia, non è possibile inserire nella pratica gli eventuali interventi effettuati dai privati dato che in questo caso l’Ape ante lavori e quello successivo non avrebbero la stessa base di riferimento. Senza contare il fatto che essendo la pratica condominiale dovrebbero essere messi a carico di tutti anche i costi dei lavori eventualmente realizzati nei singoli appartamenti. E’ evidente, quindi, che le pratiche non possono che essere distinte.

Source: repubblica.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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