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Superbonus: l’AdE modifica il provvedimento attuativo – Diritto.it – Il portale giuridico online per i professionisti

di Biarella Laura, Avvocato, Giornalista Pubblicista, Docente

In considerazione delle novità introdotte dalle disposizioni successivamente intervenute, col provvedimento del 10 giugno il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha apportato le necessarie modifiche al provvedimento prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022.

>>>Leggi il provvedimento completo<<<

     Indice

  1. Le modifiche al provvedimento 3 febbraio 2022
  2. Incremento dell’aliquota della detrazione
  3. Le alternative alla detrazione
  4. Le novità sulle cessioni
  5. La cessione in favore dei clienti professionali privati
  6. Normativa di riferimento

1. Le modifiche al provvedimento 3 febbraio 2022

Con provvedimento 10 giugno 2022 (Prot. n. 202205), il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha modificato il provvedimento 3 febbraio 2022 (Prot. n. 35873), tenendo conto delle disposizioni di attuazione degli artt. 119 e 121 del d.l. n. 34/2020 per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Più in dettaglio, il c. 12 del citato art. 119 e il c. 7 del citato art. 121 prevedono che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate siano definite le modalità attuative delle disposizioni in commento, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, sono state definite le modalità di attuazione delle richiamate disposizioni, in base alla legislazione all’epoca vigente.

2. Incremento dell’aliquota della detrazione

L’art. 119 del d.l. n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020, e successive modificazioni, ha incrementato l’aliquota della detrazione spettante per le spese sostenute nei periodi d’imposta indicati nel medesimo art. 119, per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (c.d. Superbonus).

3. Le alternative alla detrazione

L’art. 121 del d.l. n. 34/2020 ha previsto che per i suddetti interventi che danno diritto al Superbonus, nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati al c. 2 dell’art. 121, il beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.


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4. Le novità sulle cessioni

L’art. 28 del d.l. n. 4/2022, modificato in sede di conversione dalla l. n. 25/2022, è intervenuto sull’art. 121 del d.l. n. 34/2020, prevedendo:

  • la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al d.lgs. n. 385/1993, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del predetto T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al lgs. n. 209/2005;
  • che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in fattura) comunicate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 non possano formare oggetto di cessioni parziali A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

5. La cessione in favore dei clienti professionali privati

L’art. 14 d.l. n. 50/2022 ha nuovamente modificato l’art. 121 del d.l. n. 34/2020, prevedendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del d.lgs. n. 385/1993, sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’art. 6, c. 2-quinquies, d.lgs. n. 58/1998, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti.

6. Normativa di riferimento

Nel medesimo documento è elencata la disciplina di riferimento:

  • 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • 3, c. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; Regolamento (UE) 2016/679;
  • Articoli 119 e 121 del d.l. 19 maggio 2020, 34;
  • 28 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4;
  • 14 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50;
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 35873 del 3 febbraio 2022.

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Source: diritto.it

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